Sez. U, Sentenza n. 4443 del 29/11/2005 Cc. (dep. 03/02/2006) Rv. 232712 - 01
SPORT | Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - Prescrizione del questore di comparizione periodica alla polizia - Convalida del giudice - Vizio di motivazione - Annullamento con rinvio - Sussistenza - Effetti.
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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 e succ. modd., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura. Ne consegue che tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non è eseguibile nel periodo intercorrente fra l'annullamento e l'adozione del nuovo provvedimento in sede di rinvio).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)