Sez. 6, Sentenza n. 16342 del 17/02/2025 Cc. (dep. 29/04/2025) Rv. 287970-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Convalida ed emissione di misura cautelare - Assenza di motivazione - Conseguenze - Annullamento senza rinvio con immediata liberazione dell'estradando - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione sul pericolo di fuga, dell'ordinanza della corte di appello di convalida dell'arresto e contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazione della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all'annullamento.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)