Sez. U, Sentenza n. 750 del 28/01/1988 (Rv. 457173 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - IN DATA ANTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - IN DATA ANTERIORE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro, deve negarsi l'ammissibilità dell'appello proposto, con l'articolazione dei motivi, anteriormente al deposito della sentenza di primo grado, poiché, prima di tale momento, l'art. 433 secondo comma cod. proc. civ. autorizza soltanto il gravame con riserva dei motivi, da presentarsi successivamente nel termine di cui all'art. 434 cod. proc. civ., sempre che sia stata iniziata l'esecuzione sulla base del dispositivo. (V 7563/83, mass n 432158; (V 6022/81, mass n 416805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)