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Sez. L, Sentenza n. 7563 del 22/12/1983 (Rv. 432158 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - LETTURA DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - DEPOSITO DELLA SENTENZA COMPLETA IN TUTTI I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432158-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - POTERE DI PROPORRE L'IMPUGNAZIONE - MOMENTO COSTITUTIVO - LETTURA DEL DISPOSITIVO - IRRILEVANZA - DEPOSITO DELLA SENTENZA COMPLETA IN TUTTI I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI - NECESSITÀ.*

Il potere di proporre l'impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro, secondo il rito di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533, non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433, comma secondo, cod. proc. civ. (appello con riserva dei motivi, per esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), ma postula che la sentenza medesima sia stata depositata in cancelleria a norma dell'art. 430 cod. proc. civ., completa in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento il provvedimento assurge a giuridica esistenza nella sua interezza e può costituire oggetto di censure specifiche e motivate. (V 6022/81, mass n 416805; (V 5251/80, mass n 409087; (V 146/79, mass n 396212; (V 2012/78, mass n 391372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)