Sez. 1, Sentenza n. 18626 del 05/12/2003 (Rv. 568675 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto - Approvazione tacita - Effetti - Incontestabilità delle risultanze del conto - Mancata annotazione di un'operazione - Contestazione nel termine di decadenza ex art. 1832, secondo comma, c.c.c - Necessità - Fattispecie.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non è però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un'operazione che, ai sensi dell'art. 1832, secondo comma, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall'approvazione del conto (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)