diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 (Rv. 590851 - 01)

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto - Approvazione tacita - Effetti - Incontestabilità delle risultanze del conto - Mancata annotazione di un'operazione - Contestazione nel termine di decadenza ex art. 1832, secondo comma, c.c.c - Necessità - Anche da parte della banca - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590851-01

CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l'impugnazione dell'estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall'art. 1832, secondo comma cod. civ., opera anche per la banca, relativamente all'omessa registrazione di partite a credito per l'istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano dall'estratto conto approvato, specie nell'eventualità in cui si tratti di operazioni non annotate. L'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita. La verifica di detti requisiti è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto della banca di chiedere, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all'incasso e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, il pagamento di una fattura il cui importo, accreditato sul conto del mandante, non era stato incassato, senza peraltro che l'omessa riscossione fosse stata annotata nell'estratto di chiusura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)