Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 223/78
Epigrafe
Nel procedimento 223/78,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Padova, nella causa penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Adriano Grosoli,
domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di organizzazione comune dei mercati agricoli nel settore della carne bovina, ai fini della decisione circa la compatibilità con tali disposizioni di un regime nazionale di prezzi massimi al minuto,
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente della Prima Sezione, f.f. di Presidente; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
vice cancelliere: J. A. Pompe,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Allo scopo di contribuire ad una certa stabilizzazione dei prezzi al consumo in Italia, il Consiglio, con regolamento 5 ottobre 1976, n. 2453, «relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri» (GU n. L 279, pag. 3), metteva a disposizione dell'ente d'intervento italiano un quantitativo di 40000 tonnellate di carni congelate destinate al consumo, da vendere sul mercato nazionale entro il 1o aprile 1977. Questo termine veniva da ultimo prorogato, con regolamento del Consiglio 20 giugno 1978, n. 1440, recante modifica del regolamento n. 2453/76 (GU n. L 173, pag. 6), al 31 dicembre 1978.
Le modalità di applicazione di cui all'art. 1 del regolamento n. 2453/76 venivano stabilite dalla Commissione, con regolamento 5 novembre 1976, n. 2697 (GU n. L 304, pag. 19), modificato da ultimo con regolamento 29 novembre 1977, n. 2632 (GU n. L 306, pag. 20). Secondo le relative disposizioni, le carni sarebbero state trasferite all'ente d'intervento italiano mediante consegne differite e i prezzi cui detto ente avrebbe venduto tali prodotti agli operatori commerciali sarebbero stati fissati forfettariamente in anticipo con disposizioni ad hoc.
Con regolamento 18 novembre 1976, n. 2793 (GU n. L 319, pag. 24), modificato da ultimo con regolamento 26 luglio 1978, n. 1754 (GU n. L 203, pag. 23), la Commissione precisava le modalità per lo. smercio, sul mercato italiano, del primo quantitativo di carni congelate trasferite all'ente d'intervento: la vendita poteva essere effettuata soltanto a commercianti al minuto e i prezzi di vendita ai dettaglianti erano fissati, in unità di conto, in allegato al regolamento.
Lo smercio degli altri quantitativi di carni costituenti oggetto del trasferimento veniva successivamente disciplinato dalla Commissione con altri regolamenti.
punto 2
Il 26 luglio 1977, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), ente italiano competente per la fissazione dei prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni, decideva, con provvedimento n. 35/1977 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 29 settembre 1977), che a partire dal 29 luglio 1977 i prezzi massimi al consumo della carne congelata di bovino adulto erano fissati, per tutto il territorio nazionale, da una tabella costituente i punti 1) e 2) del dispositivo del provvedimento stesso. Benché richiami in motivazione, fra l'altro, il regolamento n. 2453/76, il provvedimento CIP viene interpretato nel senso che l'imposizione dei prezzi massimi al consumo non concerne soltanto le 40000 tonnellate di carne messe a disposizione dalla Comunità, bensì tutta la carne congelata messa in commercio in Italia.
punto 3
Nel corso di una ispezione igienicosanitaria presso un commerciante al minuto, si constatava che i prezzi di vendita al consumo da lui praticati per determinati tagli di carni congelate erano superiori a quelli stabiliti dal suddetto provvedimento CIP. Il dettagliante asseriva di aver acquistato i tagli all'ingrosso dalla SpA Grosoli, pagandoli a prezzi già essi stessi superiori o, in qualche caso, assai prossimi a quelli fissati dal CIP per la vendita al consumo.
In base al rapporto trasmessogli, il Pretori di Padova rinviava a giudizio il sig. Grosoli, legale rappresentante della SpA Grosoli, contestandogli fra l'altro il reato di vendita di carni congelate a prezzi superiori a quelli massimi consentiti dal provvedimento CIP.
punto 4
Con ordinanza 15 luglio 1978, il Pretore ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE,
«sulla compatibilità di [un] regime di prezzi autoritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, con la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulterebbe non infondata la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi, in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana italiana».
punto 5
Il Pretore ricorda che la Corte, nella sentenza 26 febbraio 1976 (causa 65/75, Procedimento penale a carico di Riccardo Tasca, Racc. 1976, pag. 291), ha dichiarato che spetta al giudice nazionale decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi sui quali esso deve pronunziarsi producano o meno effetti tali da renderli incompatibili con le norme comunitarie in materia di zucchero. In sede penale, però, tale criterio non può — secondo il Pretore — essere accolto, poiché, «lasciando formalmente sopravvivere un regime autoritativo di prezzi, lascia in definitiva incerto il suo effettivo vigore, determinando una profonda sperequazione tra gli operatori produttivi o commerciali che decidono di attenervisi — eventualmente, alienando il prodotto in perdita — e coloro che reputino di non esservi soggetti, praticando conseguentemente prezzi superiori a quelli autoritativi».
In senso più generale, i provvedimenti nazionali del CIP, che stabiliscono prezzi unicamente per la fase della vendita al consumo o minuto, violano — secondo il Pretore — l'art. 3 della Costituzione italiana: «viola, infatti, il principio di eguaglianza un provvedimento che, vincolando a un prezzo massimo il solo rivenditore al minuto, costringe questi — e non anche gli altri operatori del settore commerciale considerato — a vendere in perdita, determinando in tal modo perturbazioni dell'economia nazionale e, in definitiva, dell'ordine pubblico interno».
punto 6
L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria di questa Corte il 5 ottobre 1978.
In forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte il sig. Grosoli (rappresentato dall'avv. Castellini, del foro di Padova), il Governo italiano (rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dall'avv. G. Campogrande, del suo ufficio legale, in qualità di agente).
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha chiesto ai partecipanti al procedimento pregiudiziale di rispondere a taluni quesiti.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte › A — Osservazioni del sig. Grosoli
paragrafo 1
L'imputato nella causa principale richiama anzitutto le sentenze della Corte 23 gennaio 1975 (causa 31/74, Procedimento penale a carico di Filippo Galli, Racc. pag. 47) e 26 febbraio 1976 (causa 65/75, Procedimento penale a carico di Riccardo Tasca, Racc. pag. 291, e cause riunite 88-90/75, Società SADAM ed altri c/ Comitato Interministeriale dei Prezzi ed altri, Racc. pag. 323).
paragrafo 2
A suo avviso, la questione pregiudiziale sollevata nella fattispecie va risolta nel senso che, nei settori sottoposti ad un'organizzazione comune di mercato fondata su un regime comune di prezzi, gli Stati membri non possono intervenire unilateralmente nel processo di formazione dei prezzi. L'unica via, compatibile col diritto comunitario, che gli Stati membri possono seguire per opporsi in tali settori all'aumento dei prezzi consiste quindi, a suo parere, nel far sì che vengano adottati gli opportuni provvedimenti da parte dell'autorità comunitaria competente. Il Grosoli rinvia, in proposito, al punto 32 della motivazione della sentenza 31/74, Galli, aggiungendo però che tale principio deve essere esteso a tutte le fasi della produzione e del commercio e non essere limitato ad alcune fasi, come fa suppore il punto 34 della motivazione della suddetta sentenza.
paragrafo 3
Secondo il Grosoli, il provvedimento italiano di cui è causa viola sia i principi fondamentali del Trattato, sia quelli fissati dai regolamenti istitutivi del regime dei prezzi nel settore delle carni bovine, in quanto pone gli operatori del settore nell'alternativa di vendere in perdita o di non vendere e, quindi, di non acquistare.
paragrafo 4
Nel provvedimento in questione egli ravvisa una violazione degli artt. 5, 2o comma, e 30 del Trattato, in quanto la fissazione di un prezzo inferiore a quello stabilito dagli organi comunitari costituisce, a suo avviso, una restrizione quantitativa all'importazione o una misura d'effetto equivalente.
paragrafo 5
In ogni caso — egli afferma — è una misura che compromette, in senso lato, gli scopi fondamentali del Trattato. Indipendentemente dal caso di specie, l'incompatibilità degli interventi unilaterali nazionali si desume, secondo il Grosoli, sia dai principi generali fissati all'art. 5, 2o comma, nonché agli artt. 39 e 40 del Trattato, sia dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato.
paragrafo 6
Il Grosoli prende quindi in esame i regolamenti che hanno attuato il regime dei prezzi nel settore delle carni bovine, e in particolare il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine» (GU n. L 148, pag. 24) e il regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425, che modifica il regolamento n. 805/68, e che adatta il regolamento n. 827/68, nonché il regolamento n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (GU n. L 61, pag. 1). Tale esame lo porta a concludere che qualsiasi intervento di uno Stato membro, nella fase della produzione e del commercio dei prodotti soggetti ad un regime di prezzi non può avere altro effetto che quello di turbare il sistema posto in essere dalla Comunità: se l'intervento ha lo scopo di procedere ad una correzione in un qualsiasi stadio commerciale, questa si ripercuote su tutta l'organizzazione del mercato, con la possibilità di mettere in pericolo gli obiettivi e il funzionamento dell'organizzazione stessa.
paragrafo 7
Inoltre, secondo il Grosoli, l'imposizione di prezzi al minuto non influisce in alcun modo sulle fasi della produzione o del commercio all'ingrosso, in quanto gli aumenti si verificano, di norma, all'origine e non nelle fasi finali, per cui i produttori ed i grossisti che non possono più riversare gli aumenti nella fase ulteriore del commercio si vedono costretti, per non perdere, a non più produrre o a non più acquistare, con la conseguenza finale, in generale, che il mercato comunitario ne viene alterato e, quindi, risultano compromessi i suoi obiettivi.
paragrafo 8
Il Grosoli ritiene perciò che la questione formulata dal Pretore di Padova debba essere risolta nel seguente modo:
paragrafo 9
«Un regime di prezzi autoritativo posto in essere unilateralmente da uno Stato membro, anche nella fase del commercio al minuto, è sempre e comunque in contrasto ed in violazione con la normativa comunitaria istitutiva della organizzazione comune dei mercati e dei prezzi come quella del settore delle carni che, come scritto, poggia su un regime dei prezzi e degli scambi».
paragrafo 10
A suo avviso, a conclusioni diverse non si arriva neppure se si dovessero sussumere a principi generali quelli che questa Corte ha affermato al punto 11 della sentenza 65/75, e cioè che spetta al giudice nazionale decidere se i prezzi massimi sui quali deve pronunciarsi siano incompatibili con le norme comunitarie. Il Grosoli giustifica il suo assunto affermando che un principio siffatto presuppone l'esistenza di una norma autoritativa in un settore che non è più di competenza degli Stati membri; che ai giudici italiani si attribuiscono poteri che la Costituzione e le leggi interne non prevedono; che ci si verrebbe a trovare di fronte ad una serie innumerevole di giudicati contradditori e quindi ad una sperequazione fra operatori, anche se i prezzi ai quali è stato esitato il prodotto fossero uguali; che, infine, qualsiasi intervento unilaterale da parte degli Stati nella fase della produzione e del commercio dei prodotti sottoposti ad organizzazione comune e ad un regime di prezzi è in antitesi, se non viene effettuato d'accordo con le autorità comunitarie, coi principi di uguaglianza e di libera concorrenza che regolano il mercato comune.
paragrafo 11
La riprova del fatto che gli interventi unilaterali degli Stati membri sono vietati emerge, secondo il Grosoli, dall'esame del regolamento n. 805/68, modificato dal regolamento n. 425/77, e in particolare degli artt. 7, 21 e 22. Infatti, se così non fosse, non vi sarebbero stati sanciti il divieto di applicare restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente; l'obbligo, da parte degli Stati membri, di ricorrere alla Commissione qualora adottino provvedimenti intesi a limitare o a vietare l'importazione o l'esportazione delle carni in genere, in presenza di fatti che possano compromettere gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato; l'obbligo, da parte degli enti d'intervento, di vendere i prodotti a condizioni tali da evitare qualsiasi perturbazione del mercato e da garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.
paragrafo 12
Di conseguenza, il controverso provvedimento CIP viola, secondo il Grosoli, tutti i principi di cui sopra, nonché, in modo particolare, l'art. 7 del regolamento n. 805/68, e va quindi considerato illegittimo.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte › B — Osservazioni del Governo italiano
paragrafo 1
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte e le proprie osservazioni nelle cause 65/75 (Tasca) e 88 e 90/75 (SADAM), il Governo italiano rileva che non resta tuttavia intaccato il principio secondo cui l'esistenza dell'organizzazione comune di mercato non implica, di per sé, che gli Stati membri abbiano perduto il potere di disciplinare i prezzi agricoli in qualunque fase commerciale, salva la facoltà dei giudici nazionali di verificare, in concreto, l'esistenza di eventuali conflitti.
paragrafo 2
Il Governo italiano considera che detti giudici hanno quindi un compito delicato, ma non impossibile, come sostiene il Pretore di Padova.
paragrafo 3
Esso ricorda che, secondo la giurisprudenza italiana, la legittimità del prezzo fissato autoritativamente dipende, in primo luogo, dalla «remuneratività» del prezzo stesso, il che esclude la legittimità dei prezzi che non tengano conto dei costi e dei margini di utile degli operatori. Dopo l'instaurazione della politica agricola comune, i giudici italiani sono tenuti, a suo avviso, ad esaminare la «remuneratività» del prezzo anche alla luce degli elementi propri del diritto comunitario. Secondo il Governo italiano, il fatto che esistano delle difficoltà non significa che debbano trovarsi soluzioni diverse da quelle fin qui adottate per la questione della ripartizione delle competenze in materia agricola, fra la Comunità e gli Stati membri.
paragrafo 4
Il Governo italiano non vede quale sia il presupposto della preoccupazione del Pretore di Padova, il quale teme che, applicando il procedimento indicato dalla Corte nella sentenza 65/75 (Tasca), si verifichi una sperequazione tra operatori che decidono di rispettare la disciplina dei prezzi ed operatori che decidono di violarla. Ciò che importa, secondo lo stesso Governo, è che l'ordinamento offre ai singoli i rimedi giurisdizionali per far verificare la legittimità della disciplina dei prezzi, sia sotto il profilo comunitario, sia dal punto di vista del diritto interno.
paragrafo 5
Quanto all'eventuale violazione del principio di uguaglianza, prospettata dal Pretore in considerazione del fatto che la fissazione dei prezzi riguarda unicamente la fase del consumo, il Governo italiano rileva che il provvedimento di rinvio fa riferimento, in proposito, a leggi nazionali ed all'art. 3 della Costituzione italiana. Esso non ritiene, quindi, che questo aspetto del problema possa essere esaminato nell'ambito della questione sottoposta alla Corte. In ogni modo, esso richiama, in proposito, il punto 10 della motivazione della sentenza 65/75 (Tasca).
paragrafo 6
Infine, il Governo italiano osserva che dagli atti del procedimento principale risultano essere inoltre controverse le seguenti questioni: se il prezzo fissato d'autorità si applichi anche alle vendite all'ingrosso e se detto prezzo si applichi anche alla vendita di carne bovina congelata diversa da quella compresa nel contingente messo a disposizione dall'ente d'intervento italiano col regolamento n. 2453/76.
paragrafo 7
Il Governo italiano sostiene che spetta al giudice nazionale risolvere tali questioni nell'ambito del procedimento principale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte › C — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Dopo aver riassunto la giurisprudenza della Corte ed illustrato la struttura dell'organizzazione comune nel settore delle carni bovine, la Commissione osserva che i provvedimenti nazionali di determinazione dei prezzi massimi al consumo per la carne bovina congelata possono interferire tanto direttamente quanto indirettamente sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati in questione, nonché sul sistema degli scambi intracomunitari.
paragrafo 2
La Commissione esamina le condizioni in cui tali interferenze si verificano, per stabilire, a contrario, se ed a quali condizioni provvedimenti nazionali come quello di cui trattasi nella fattispecie possano considerarsi compatibili con l'organizzazione comune dei mercati e col regime degli scambi intracomunitari.
paragrafo 3
Essa prende in esame anzitutto la possibilità d'interferenza in ordine agli obiettivi ed al funzionamento del sistema di smaltimento nell'ambito del consumo interno dei prodotti provenienti dall'intervento.
paragrafo 4
In proposito, essa osserva che, qualora si limiti a fissare i prezzi massimi al consumo per i soli prodotti provenienti dall'intervento di cui sia già stata decisa la vendita e per i quali siano stati fissati i prezzi da applicarsi da parte degli enti nazionali, il provvedimento interno non ostacola l'attuazione dei provvedimenti comunitari relativi allo smercio, se, inoltre, il livello dei prezzi massimi al consumo riserva agli operatori che acquistano i prodotti dall'intervento — in tutte le fasi commerciali successive a tale acquisto — un sufficiente margine di guadagno. In caso contrario, aggiunge la Commissione, gli operatori sarebbero costretti a lavorare in perdita, per la parte di prodotti già acquistata, o si asterrebbero dall'acquistare all'intervento. Le misure di smaltimento non sortirebbero così l'effetto voluto.
paragrafo 5
Se le due condizioni sono soddisfatte, il provvedimento nazionale può, a suo avviso, ritenersi compatibile con l'organizzazione dei mercati, anche se, eventualmente, può sembrare in conflitto col sistema dei prezzi o col regime degli scambi coi paesi terzi. Secondo la Commissione, in tal caso il conflitto trarrebbe infatti origine non già nel provvedimento nazionale, bensì in quello comunitario di determinazione dei prezzi.
paragrafo 6
Qualora si estenda a tutta la carne congelata messa in commercio nel territorio nazionale o in una parte di esso, il provvedimento interno è, secondo la Commissione, incompatibile col sistema di smaltimento dei prodotti dell'intervento, poiché avrà l'effetto sia di falsare la formazione dei prezzi d'asta, nell'ambito di operazioni comunitarie di vendita già decise, ma per le quali non siano ancora stati fissati i prezzi, sia di indurre la Commissione a non adottare provvedimenti di smaltimento o a fissare in anticipo prezzi inferiori a quelli che avrebbe potuto ottenere in una situazione normale di mercato.
paragrafo 7
La Commissione prende poi in esame la possibilità d'interferenza in ordine al sistema comunitario dei prezzi. Essa osserva, in tale contesto, che in generale qualsiasi provvedimento interno di blocco dei prezzi al consumo è incompatibile con gli obiettivi e col corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, qualora abbia, direttamente o indirettamente, l'effetto di rendere più difficile l'avvicinarsi dei prezzi di mercato al prezzo di orientamento. A suo avviso, provvedimenti nazionali di blocco dei prezzi della carne congelata frenano in parte l'aumento dei prezzi di mercato delle carni fresche o refrigerate, in quanto la tendenza al rialzo del prezzo di queste ultime provoca uno spostamento del consumo verso le carni congelate. La Commissione aggiunge che, se i prezzi delle carni fresche o refrigerate sono inferiori al prezzo di orientamento, il che costituisce la situazione normale dei mercati comunitari, detti provvedimenti vanno considerati, per il fatto stesso di rendere più difficile l'allineamento dei prezzi di mercato su quello di orientamento, come misure che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione comune.
paragrafo 8
Quanto al sistema degli interventi, la Commissione osserva che il blocco dei prezzi delle carni congelate al consumo ha l'effetto di impedire ai prezzi di mercato delle carni fresche, in partenza prossimi od inferiori ai prezzi d'intervento, di salire allontanandosi dal livello dei prezzi d'intervento, con la conseguenza, secondo la Commissione, di un ricorso dei produttori all'intervento più accentuato di quanto comporterebbero condizioni di mercato non alterate.
paragrafo 9
La Commissione sottolinea inoltre che, tenuto conto dell'interdipendenza fra prezzi di orientamento, prezzi di mercato e livelli dei prelievi e delle restituzioni, il provvedimento nazionale finisce per influire indirettamente anche sulla determinazione di questi ultimi. Ne consegue, a suo avviso, che non solo gli scambi coi paesi terzi vengono condizionati artificiosamente, ma inoltre i livelli naturali di una risorsa propria e, in parte, di una spesa a carico del bilancio comunitario — i prelievi e le restituzioni — vengono modificati per il solo effetto della decisione unilaterale di uno Stato membro.
paragrafo 10
Quanto al regime degli scambi intracomunitari, la Commissione osserva che il prezzo fissato al consumo per la carne congelata potrebbe situarsi ad un livello tale che, tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali, le importazioni vengano di fatto impedite, a meno che gli operatori non lavorino in perdita.
paragrafo 11
Quanto alle esportazioni, i prezzi al consumo imposti dallo Stato potrebbero, secondo la Commissione, essere considerati dagli operatori nazionali talmente poco interessanti da indurre a cercare sbocchi più remunerativi in altri Stati membri.
paragrafo 12
Entrambi questi fenomeni potrebbero verificarsi, secondo la Commissione, tanto per la carne congelata, quanto per le carni fresche e refrigerate e per gli animali vivi.
paragrafo 13
Pur ritenendo che il Pretore potrebbe limitarsi a constatare che il provvedimento CIP si estende indiscriminatamente a tutta la carne congelata posta in commercio nel territorio nazionale, la Commissione ha infine presentato alla Corte i dati più significativi relativi alla situazione concreta dei mercati alla data di adozione del provvedimento e successivamente alla sua entrata in vigore. Tali dati sono i seguenti: misure comunitarie di smaltimento dei prodotti al consumo che erano in corso di esecuzione; livelli dei prezzi di orientamento e dei prezzi di mercato; cifre relative alle importazioni ed alle esportazioni italiane di bovini adulti.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 29 maggio 1979 hanno svolto osservazioni orali il sig. Grosoli (rappresentato dagli avvocati F. Capelli e G. M. Ubertazzi, in sostituzione dell'avv. Castellini), il Governo italiano (rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia) e la Commissione (rappresentata dall'aw. G. Campogrande, del suo ufficio legale, in qualità di agente).
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 27 giugno 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 15 luglio 1978, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 1978, il Pretore di Padova ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunziarsi «sulla compatibilità di [un] regime di prezzi autoritativo, limitato al solo settore del commercio al minuto, con la normativa comunitaria, tenuto conto che, in tal caso, risulterebbe non infondata la questione di legittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi dello Stato italiano in materia di prezzi, in relazione all'art. 3 della Costituzione repubblicana italiana».
punto 2
La questione riguarda da una parte, il provvedimento n. 35/1977 emesso il 26 luglio 1977 dal Comitato interministeriale dei prezzi («CIP») relativamente ai prezzi massimi al consumo delle carni bovine congelate (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207, del 29 settembre 1977) e, dall'altra, la normativa comunitaria in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Essa è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante di un'impresa commerciale del settore delle carni, per contravvenzione al suddetto provvedimento.
punto 3
Non spetta a questa Corte pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di norme di diritto interno con disposizioni di diritto comunitario; viceversa, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità di dette norme con la normativa comunitaria.
punto 4
II provvedimento CIP n. 35/1977 fa rinvio, nel suo terzo «visto» al regolamento (CEE) del Consiglio 5 ottobre 1976, n. 2453, «relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri» (GU n. L 279, pag. 3). Ai sensi del secondo punto del preambolo di questo regolamento, il suddetto trasferimento era giustificato dalla situazione economica allora esistente in Italia, e in particolare dal tasso d'inflazione molto elevato, ed era destinato a contribuire ad una certa stabilizzazione dei prezzi al consumo. La vendita delle carni trasferite all'ente d'intervento italiano veniva effettuata a prezzi fissati forfettariamente in anticipo dalla Commissione, e solo i commercianti al minuto, o i loro commissionari-mandatari, erano ammessi a presentare domande d'acquisto (artt. 3 e 8 del regolamento della Commissione 18 novembre 1976, n. 2793, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 2453/76, GU n. L 319, pag. 24).
punto 5
Benché i prezzi di vendita al consumo per dette carni non fossero stabiliti dalla normativa comunitaria, questa dev'essere tuttavia interpretata, con riguardo al suo scopo anti-inflazionistico, nel senso ch'essa attribuiva al Governo italiano la facoltà di fissare detti prezzi mediante disposizioni nazionali, a condizione che il margine di profitto ammesso per i commercianti al minuto non fosse talmente ridotto da ostacolare lo smercio dei prodotti in questione.
punto 6
Nell'ipotesi che il provvedimento CIP n. 35/1977 debba intendersi come un atto riguardante non solo le carni trasferite in Italia in forza del regolamento n. 2453/76, bensì tutte le carni congelate nella fase della vendita al consumo, la questione formulata dal Pretore di Padova solleva il problema, più generale, dei poteri degli Stati membri in materia di prezzi da applicare per i prodotti agricoli soggetti ad una organizzazione comune di mercato.
punto 7
In proposito questa Corte ha affermato, in una costante giurisprudenza — sentenza 23 gennaio 1975 (causa 31/74, Galli, Racc. pag. 47), sentenze 26 febbraio 1976 (cause 65/75, Tasca, e 88-90/75, Sadam, Racc. pagg. 291 e 323) e sentenza 29 giugno 1978 (causa 154/77, Dechmann, Racc. pag. 1573) — che, nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune. Nella suddetta giurisprudenza è stato precisato che il regolamento agricolo comunitario che instauri un regime di prezzi da applicarsi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso lascia intatto il potere degli Stati membri — senza pregiudizio d'altre norme del Trattato — di emanare i provvedimenti che ritengano necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.
punto 8
Nella stessa giurisprudenza, la Corte ha affermato che spetta al giudice nazionale decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi sui quali esso deve pronunziarsi producano o meno effetti tali da renderli incompatibili con le norme comunitarie vigenti in materia. A tal fine si deve tener conto del carattere specifico dell'organizzazione di mercato nel settore considerato.
punto 9
Quanto alle caratteristiche dell'organizzazione comune vigente nel settore delle carni bovine, va ricordato che tale organizzazione implica un regime dei prezzi ed un regime degli scambi. Il regime dei prezzi si basa su un prezzo d'orientamento, fissato annualmente dal Consiglio per i bovini adulti. Sono previsti interventi per l'eventualità che i prezzi di mercato scendano ad un certo livello al di sotto del prezzo d'orientamento. Le carni fresche o refrigerate acquistate in forza dei provvedimenti d'intervento vengono congelate e immagazzinate dagli enti compratori. La vendita delle carni così immagazzinate dev'essere decisa a livello comunitario e deve avvenire a prezzi d'asta ovvero fissati forfettariamente in anticipo dalla Commissione. Il regime degli scambi coi paesi terzi implica, fra l'altro, un sistema di prelievi e di restituzioni. Il prelievo di base viene fissato ogni mese, separatamente, per i bovini adulti e per le carni congelate. Per il calcolo del prelievo relativo alle carni fresche o refrigerate si applicano determinati coefficienti forfettari ai prelievi vigenti per i bovini adulti. In forza di vari accordi internazionali, sono state ammesse talune deroghe a tale regime.
punto 10
Dalle osservazioni presentate alla Corte e dai dati statistici prodotti nel corso del procedimento risulta che fra le carni congelate, da un lato, e le carni fresche o refrigerate, dall'altro, non esiste, sui mercati comunitari, una concorrenza perfetta. Le preferenze dei consumatori possono avere, entro certi limiti, l'effetto di eliminare il rigido automatismo nei rapporti fra i prezzi delle due categorie di carni. Le disparità fra i prezzi relativi ai vari tagli, con o senz'osso, possono costituire un'ulteriore fonte d'incertezza. Queste peculiarità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine sono uno dei dati che il giudice nazionale può prendere in considerazione, insieme agli altri elementi propri di detta organizzazione, al fine di stabilire se un provvedimento nazionale metta in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di questa.
punto 11
Nell'ordinanza di rinvio, il Pretore di Padova ha manifestato la sua esitazione a seguire la giurisprudenza di questa Corte, là dove si dichiara la competenza del giudice nazionale a decidere, in ogni singola fattispecie, se i prezzi massimi imposti dalle autorità nazionali producano effetti tali da renderli incompatibili con le disposizioni comunitarie. Secondo il Pretore, tale criterio non è ammissibile in sede penale, poiché, permettendo la formale sopravvivenza del regime di prezzi, esso lascia sussistere incertezze quanto all'applicazione di quest'ultimo, determinando così una sperequazione fra gli operatori che decidono di attenervisi e quelli che reputino di non esservi soggetti.
punto 12
Questa obiezione non può, tuttavia, essere considerata decisiva. Il compito spettante al giudice nazionale, nell'ambito degli ripartizione delle funzioni fra questa Corte e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, non è sostanzialmente diverso da quello relativo alla valutazione di fattori economici, che di frequente incombe al giudice nazionale nell'applicazione del proprio diritto interno. Per quanto riguarda, d'altra parte, la pretesa disparità fra gli operatori, non si può presumere ch'essa sussista, dal momento che il sistema giurisdizionale nazionale offre ai singoli i mezzi d'impugnazione necessari per garantire l'uniformità nell'applicazione delle norme giuridiche.
punto 13
Da quanto precede risulta che la questione formulata dal giudice a quo va risolta nel senso che, al di fuori della sfera d'applicazione del regolamento n. 2453/76, il fatto che uno Stato membro fissi unilateralemente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita al consumo non è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti dell'imputato nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Padova con ordinanza 15 luglio 1978, dichiara:
1o Il regolamento del Consiglio 5 ottobre 1976, n. 2453, «relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri» va interpretato, in collegamento con le disposizioni del regolamento d'attuazione, nel senso che il Governo italiano ha la facoltà di fissare mediante disposizioni nazionali i prezzi di vendita al consumo per dette carni, purché il margine di profitto ammesso per i commercianti al minuto non sia talmente ridotto da ostacolare lo smercio dei prodotti in questione.
2o Al di fuori della sfera d'applicazione del regolamento n. 2453/76, il fatto che uno Stato membro fissi unilateralmente prezzi massimi per le carni bovine congelate nella fase della vendita al consumo non è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, purché non siano messi in pericolo gli obiettivi o il funzionamento di tale organizzazione.
Firme
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Pescatore
Sørensen
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione,
f.f. di presidente
J. Mertens de Wilmars