Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 25 maggio 1978, causa 136/77
Epigrafe
Nel procedimento 136/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht della Renania-Palatinato, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
DITTA A. RACKE, Bingen am Rhein
e
HAUPTZOLLAMT MAINZ,
domanda vertente sulla validità del regolamento della Commissione 19 marzo 1975, n. 722, «recante modifica del regolamento (CEE) n. 539/75 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione» (GU n. L 71, del 20 marzo 1975, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; A.M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1), contempla un sistema di importi compensativi monetari. Il suo art. 1. n. 1, nella versione vigente all'epoca dei fatti di cui è causa (regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509, GU n. L 50, del 23 febbraio 1973, pag. 1), stabilisce che:
«1. Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore o inferiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale vigente il 12 maggio 1971,
a) lo Stato membro la cui moneta si apprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'importazione ed accorda all'esportazione,
b) lo Stato membro la cui moneta si deprezza oltre il limite di fluttuazione riscuote all'esportazione ed accorda all'importazione
importi di compensazione per i prodotti di cui al paragrafo 2 negli scambi con gli Stati membri e i paesi terzi.»
Il n. 3 dello stesso articolo, nella versione vigente all'epoca dei fatti controversi (regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746; GU n. L 291, del 28 dicembre 1972, pag. 148), precisa che:
«3. Il paragrafo 1 si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui a detto paragrafo dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli.»
I punti terzo, quarto, quinto e sesto del preambolo del regolamento n. 974/71 hanno il seguente tenore:
«considerando che, se in uno Stato membro il tasso di cambio effettivo si scosta dalla parità ufficiale al di là di un certo limite, possono sorgere serie difficoltà per il buon funzionamento del mercato comune; che, infatti, gli scambi ai quali si applica il tasso di cambio effettivo possono effettuarsi ad un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi di intervento o di acquisto previsti dalla regolamentazione comunitaria sulla base della parità ufficiale;
considerando che da tale situazione possono derivare nello Stato membro interessato una disorganizzazione del sistema d'intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria e movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo;
considerando che sembra motivato prevenire tali difficoltà prevedendo la possibilità per lo Stato membro interessato di applicare, nel quadro delle disposizioni comunitarie, un sistema di importi. di compensazione negli scambi con gli Stati membri e con i paesi terzi;
considerando che gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà.»
punto 2
Il regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, «che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione» (GU n. L 57, del 3 marzo 1975, pag. 2), stabiliva gli importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione, rispettivamente negli scambi fra i nove Stati membri ed in quelli fra la Comunità ed i paesi terzi, per i seguenti vini:
«[1] ex 22.05 C I e C II: Vino da pasto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5o e una gradazione alcolometrica totale non superiore a 15o compresi i vini rossi, rosati e bianchi importati
[2] ex 22.05 C I: Vino da pasco del tipo R III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini rossi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Portugieser
[3] ex 22.05 C I: Vino da pasto dei tipi A II e A III ai sensi del regolamento (CEE) n. 945/70, compresi i vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner.»
Detti importi venivano aboliti, con effetto dal 24 marzo 1975, col regolamento della Commissione 19 marzo 1975, n. 722, recante modifica del regolamento n. 539/75 (GU n. L 71, del 20 marzo 1975), ma non per la Germania.
Nel secondo e nel quinto punto del preambolo del regolamento n. 722/75, tale abolizione viene motivata come segue:
«considerando che nel settore del vino si applicano importi compensativi soltanto ai vini da pasto; che le condizioni di produzione e di commercializzazione di tali vini sono differenti nei singoli Stati membri; che, per tale motivo, appare possibile rinunciare fin d'ora all'applicazione degli importi compensativi nella maggior parte degli Stati membri, senza peraltro determinare perturbazioni degli scambi;
considerando che, per quanto riguarda i vini, le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini;»
Nuovi importi compensativi monetari dovevano applicarsi, a decorrere dal 4 agosto 1975, ai sensi del regolamento della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021, «che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione» (GU n. L 205, del 4 agosto 1975). Nel settore del vino, neppure questo regolamento contemplava importi compensativi relativamente ai prodotti summenzionati, salvo che per la Germania.
L'antepenultimo punto del preambolo del regolamento n. 2021/75, dopo aver ricordato il tenore dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, continua nei seguenti termini :
«… nella situazione attuale tale norma consente di non fissare importi compensativi per la Francia e per l'Italia e di fissarne nel settore del vino soltanto per la Germania».
Col regolamento della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448, «che sospende per alcuni vini l'applicazione degli importi compensativi monetari» (GU n. L 250, del 26 settembre 1975), questi importi venivano sospesi in Germania, per il primo gruppo di vini sopra indicati, con effetto dal 29 settembre 1975. La sospensione veniva motivata come segue:
«considerando che, nel settore del vino, gli importi compensativi monetari si applicano attualmente soltanto in Germania; che da uno studio approfondito risulta che, per alcuni vini, è possibile rinunciare anche in questo Stato membro all'applicazione di detti importi, senza che la loro soppressione provochi perturbazioni negli scambi; che è tuttavia opportuno procedere con prudenza; che è d'uopo pertanto limitarsi a una sospensione degli importi medesimi;».
Il regolamento della Commissione l'5 dicembre 1976, n. 3071, «che modifica gli importi compensativi applicabili nel settore del vino» (GU n. L 346, del 16 dicembre 1976), entrato in vigore alla data della sua pubblicazione, non contemplava neppur esso importi compensativi monetari da applicare in Germania per il primo gruppo di vini sopra indicato, ma fissava tali importi, relativamente a tutti e tre i gruppi summenzionati, per l'Italia e la Francia.
punto 3
Nel periodo 1o-30 settembre 1975, l'attrice nella causa principale importava in Germania in particolare vini rossi, ma anche taluni vini bianchi della voce doganale 22.05 C I b), provenienti dalla Jugoslavia e dall'Ungheria.
La sua azione dinanzi al Finanzgericht della Renania-Palatinato è intesa ad ottenere il rimborso degli importi compensativi monetari di cui le era stato allora imposto il pagamento.
punto 4
Con ordinanza 4 ottobre 1977, detto giudice ha sospeso il procedimento ed ha chiesto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«1. Se il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1975, n. 722 (GU 20 marzo 1975, n. L 71, pag. 24) sia valido nella parte in cui, al n. 1 del suo allegato, esclude dalla soppressione degli importi compensativi monetari l'importazione in Germania di vini classificati sotto la voce tariffaria 22.05 C I.
In particolare:
Se per tali importazioni di vino esistessero ancora nel settembre 1975 i presupposti di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 12 maggio 1971, n. L 106, pag. 1) oppure il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari per la Germania si fondasse su considerazioni che contrastavano col divieto di discriminazione e col principio dei prezzi uniformi, entrambi enunciati nell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, e che hanno trasformato gli importi compensativi monetari in tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
2. Se l'obbligo di motivazione contemplato dall'art. 190 del Trattato CEE sia soddisfatto, nel regolamento n. 722/75, mediante il semplice richiamo alla diversità delle condizioni di produzione e di distribuzione dei vini da pasto nella Comunità oppure la Commissione avrebbe dovuto motivare dettagliatamente il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari per la Germania.»
punto 5
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria l'8 novembre 1977.
Hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l'attrice nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
A — 1. L'attrice nella causa principale osserva, per quanto riguarda il mercato vinicolo, che nel 1975 la produzione tedesca di vino rosso ammontava a 1144000 hl, di cui 49000 hl di mosto di vino rosso da pasto (il vino rosso da pasto non figurava come tale nelle statistiche). Questo mercato di 49000 hl non giustifica in alcun modo, a suo avviso, il fatto che sulle importazioni di vino rosso, quantitativamente quaranta volte superiori, e cioè pari a 1943000 hl, vengano percepiti importi compensativi monetari. Le suddette cifre possono essere messe a raffronto con i 99145000 hl di vino prodotti in Italia e in Francia. La produzione di vino rosso da pasto ammonta, in questi due paesi, a 71931000 hl.
L'attrice nella causa principale nutre il grave sospetto che la Comunità abbia voluto esonerare la Francia e l'Italia dagli importi compensativi monetari, che implicano distorsioni della concorrenza, mantenendo invece in vigore l'imposizione di tali oneri per le importazioni in Germania, al fine di dare soddisfazione dal punto di vista politico a questo paese e di procurare entrate alla Comunità.
2. A suo parere, la riscossione d'importi compensativi monetari sul vino di provenienza jugoslava è illegittima, in quanto contrastante con l''art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71.
Ai sensi di questa norma, gli importi compensativi monetari vanno imposti soltanto qualora l'applicazione dei provvedimenti monetari di cui all'art. 1, n. 1, provochi perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli. Tenuto conto della sfera d'applicazione e delle finalità del regolamento n. 974/71, queste perturbazioni devono derivare esclusivamente dai provvedimenti monetari adottati dagli Stati membri. Come si desume dal sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71, la perturbazione in quanto tale consiste nella «incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base». Gli importi compensativi vanno applicati unicamente nei casi in cui detta incidenza debba portare a difficoltà (sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71, in fine). Gli importi compensativi monetari hanno quindi, necessariamente, carattere eccezionale (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa CNTA/Commissione, punto 19 della motivazione, Racc. 1975, pag. 546).
Ne consegue che la Commissione ha l'obbligo di abolirli quando la loro applicazione non risulti più indispensabile per evitare perturbazioni negli scambi (sentenza della Corte 17 marzo 1976, cause riunite 67-85/75, Lesieur Cotelle e altri/Commissione, punto 27 della motivazione, Racc. 1976, pag. 408).
L'importazione di vini nella Repubblica federale di Germania non ha l'effetto di perturbare il mercato vinicolo interno. Al contrario, gli oneri derivanti dall'applicazione degli importi compensativi monetari hanno fatto aumentare la percentuale delle vendite di vino tedesco, sul mercato interno, dal 67 % nel 1973 al 72 % nel 1974 e al 75 % nel 1975. Correlativamente, la percentuale delle vendite di vino proveniente dall'estero è diminuita, sul mercato suddetto, passando dal 33 % nel 1973 al 28 % nel 1974, per ridursi al 25 % nel 1975.
Nella sentenza 22 gennaio 1976 (causa 55/75, Balkan/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1976, pag. 19), la Corte ha riconosciuto che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nello stabilire se esista o meno un rischio di perturbazione. Essa ha ritenuto giustificato tale potere data la necessità di dare un giudizio su una situazione economica complessa e tenuto conto delle esigenze inerenti all'applicazione pratica del sistema degli importi compensativi monetari, che consente di prendere in considerazione gruppi di prodotti. L'attrice nella causa principale ritiene che questi due motivi non siano validi nella fattispecie: trattandosi di una disciplina eccezionale, la Commissione non dispone più — ed è sufficiente riferirsi in proposito all'art. 40, n. 3, del Trattato — di poteri discrezionali; anzi, sarebbe necessaria l'esistenza di elementi concreti e controllabili a riprova del fatto che non era possibile, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 974/71 e di quelli inerenti ad un mercato comune del vino, giustificare anche l'abolizione degli importi compensativi monetari per i vini importati in Germania.
Anche se la Corte riconoscesse, sul piano giuridico, il potere discrezionale della Commissione, è tuttavia assai dubbio che questa abbia potuto valersi o effettivamente si sia valsa, anche sul piano politico, di detto potere, nell'ambito del regolamento n. 722/75.
Secondo l'attrice nella causa principale, la Commissione è stata sottoposta a forti pressioni di natura politica da parte della Repubblica federale di Germania, quanto all'abolizione degli importi compensativi monetari sul vino. Non sembra certo logico attribuirle un potere discrezionale, quando risulti fin dall'inizio ch'essa può esercitarlo solo entro limiti molto ristretti. Infine, il potere discrezionale riconosciuto dalla Corte alla Commissione potrebbe comunque riguardare unicamente la valutazione dei fatti, non già la rilevazione e l'accertamento degli stessi.
In base a queste considerazioni, l'attrice nella causa principale sostiene che l'imposizione di oneri compensativi alla frontiera, per il vino proveniente dalla Jugoslavia, è illegittima.
3. Essa fa valere inoltre che la riscossione d'importi compensativi sul vino di provenienza jugoslava è illegittima in quanto contrastante col divieto di discriminazione sancito dal Trattato e in ispecie dall'art. 40, n. 3, 2o comma.
Lo scopo del sistema degli importi compensativi monetari, quale risulta dal regolamento n. 974/71 e qual è stato definito dalla Corte, è quello di mantenere in vigore prezzi unici, di evitare perturbazioni del sistema dei prezzi d'intervento e di tenere in vita le normali correnti di scambio dei prodotti agricoli, sia fra Stati membri sia con paesi terzi (sentenza della Corte 24 ottobre 1973, causa 10/73, Rewe Zentral AG/Hauptzollamt Kehl, punto 14 della motivazione, Racc. 1973, pag. 1190). Il convenuto nella causa principale ha sostenuto, nel corso del procedimento dinanzi al giudice nazionale, che la soppressione degli importi compensativi monetari sul vino, in Germania, ha avuto l'effetto di far aumentare le importazioni in questo paese. Il provvedimento era quindi motivato con riferimento ad obiettivi non contemplati dal regolamento n. 974/71. Già questa circostanza implica la violazione del combinato disposto dell'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato e del regolamento n. 974/71.
Essendo un'impresa commerciale che esercita la propria attività sul mercato comunitario del vino, l'attrice nella causa principale è anche un consumatore ai sensi della suddetta norma. Essa ritiene di subire, a causa degli importi compensativi monetari di cui le viene imposto il pagamento, una discriminazione rispetto alle imprese analoghe aventi sede in altri Stati membri.
L'attrice nella causa principale osserva che non le consta l'esistenza di circostanze in base alle quali potrebbe essere giustificata una differenza di trattamento nell'ambito del sistema degli importi compensativi monetari. Essa insiste particolarmente sul fatto che, rispetto all'Italia e alla Francia, il mercato del vino, in Germania, è insignificante. Se la Commissione non ha ritenuto più necessario proteggere, con l'istituzione d'importi compensativi, contro perturbazioni dovute alla situazione monetaria i mercati vinicoli italiano e francese, ciò doveva valere a fortiori per il mercato tedesco e, in particolare, per le importazioni da paesi terzi. L'esattezza di questo punto di vista ha trovato conferma nel regolamento n. 2448/75, come pure nel fatto che il regolamento n. 3071/76 ha istituito una compensazione alla frontiera solo per le importazioni di vini italiani e francesi, e non per quelle di vini provenienti da paesi terzi.
4. Ai sensi dell'art. 40, n. 3, 3o comma, del Trattato, l'eventuale politica comune dei prezzi dovrebbe essere fondata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. Nell'ambito del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, «relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo» (GU n. L 99, del 5 maggio 1970) vigono, fra l'altro, il principio dell'uniformità dei prezzi e il principio della disciplina uniforme del commercio estero nei confronti dei paesi terzi. L'attrice nella causa principale sostiene che la Commissione, adottando il regolamento n. 722/75, ha violato questi principi, in quanto detto regolamento mantiene in vigore gli importi compensativi monetari per le importazioni di vino nella Repubblica federale di Germania, mentre non riconosce l'esistenza di perturbazioni dovute alla situazione monetaria sui mercati vinicoli italiano e francese, che sono molto più significativi. Tale violazione implica l'illegittimità degli importi compensativi monetari gravanti sulle importazioni di vino nella Repubblica federale di Germania.
5. L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 816/70 vieta inoltre, negli scambi coi paesi terzi, la riscossione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.
Nella sentenza 24 ottobre 1973 (Balkan/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1973, pag. 1091) la Corte ha già affrontato il problema della eventuale illegittimità degli importi compensativi monetari per violazione del divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente. Con l'adozione del regolamento n. 722/75 venivano meno le ragioni che, secondo la suddetta sentenza, potevano giustificare l'applicazione d'importi compensativi monetari sui vini importati nella Repubblica federale di Germania: tali oneri non avrebbero più la funzione di correggere variazioni dei tassi di cambio, ma tenderebbero (secondo l'attrice nella causa principale) a proteggere il mercato tedesco del vino da eventuali importazioni. Gli obiettivi il cui perseguimento era ancora giustificato dalla Corte nella sentenza di cui sopra si sono ormai completamente capovolti: invece di servire a mantenere in vita le correnti di scambio e il mercato comune, gli importi compensativi monetari agiscono oggi come fattori di perturbazione, che provocano distorsioni della concorrenza.
6. L'attrice nella causa principale sostiene infine che il regolamento n. 722/75 è invalido, perchè contrastante con l'art. 190 del Trattato, almeno in quanto nell'allegato figura la precisazione «tranne che in Germania». Ne consegue che anche i vini importati in Germania dovevano essere esenti dagli importi compensativi monetari.
Nell'ambito del sistema vigente per tali importi non è necessario che vengano indicati in particolare, per ciascuna merce o gruppo di merci, i motivi per cui la Commissione ritiene che persista una perturbazione del mercato dovuta alla situazione monetaria. Lo stesso principio vale qualora un determinato gruppo di prodotti sia esentato, in generale, dagli importi compensativi monetari. Se però questi ultimi vengono aboliti per tutte le importazioni, eccettuate quelle della Repubblica federale di Germania, si crea in tal modo una disciplina eccezionale, che richiede, per essere giustificata, una ben precisa motivazione, tanto sul piano dei fatti quanto sul piano giuridico. E questa la ragione per cui il Finanzgericht della Renania-Palatinato ha nutrito gravi dubbi quanto al se l'obbligo di motivare il provvedimento sia stato rispettato. La Commissione ha motivato unicamente l'esenzione dagli importi compensativi, non già il mantenimento in vigore di tali importi per un dato paese. Ora, sotto il profilo dell'art. 190, è per l'appunto questo il problema decisivo che avrebbe dovuto essere trattato nel preambolo del regolamento n. 722/75. Del resto, una motivazione nel senso che il rischio di perturbazione continuava ad esistere quanto alle importazioni di vini in Germania non sarebbe stata sufficiente con riguardo all'art. 190. Negando l'esistenza di un tal rischio per gli altri Stati membri, la Commissione avrebbe dovuto quanto meno enunciare i fatti che la inducevano ad una diversa valutazione per la Repubblica federale.
paragrafo 2
B — La Commissione non prende in esame le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte dal Finanzgericht della Renania-Palatinato a proposito della validità e della portata del regolamento n. 722/75: poichè la causa principale verte unicamente sulla riscossione d'importi compensativi monetari su vino jugoslavo importato in Germania dopo il 1o settembre 1975, i soli importi compensativi monetari vigenti nel caso di specie sono quelli fissati nel regolamento n. 2021/75. Se il regolamento n. 722/75 fosse invalido, gli importi compensativi inizialmente stabiliti dovrebbero continuare ad essere applicati negli altri Stati membri, senza che ciò implichi cessazione dell'applicazione di tali importi in Germania. Decisivo per la definizione della causa principale è lo stabilire se, al momento dell'adozione del regolamento n. 2021/75, ricorressero, per i vini da pasto, i presupposti cui il regolamento n. 974/71 subordina la riscossione degli importi compensativi; le considerazioni svolte dalla Commissione si limitano perciò a tale problema.
La Commissione ricorda che, nel settore di cui trattasi, essa dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei complessi fattori che caratterizzano il mercato e la situazione monetaria, e che il sindacato giurisdizionale non può andare oltre l'eventuale accertamento dei vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale (sentenza 55/75, Balkan, e sentenza 20 ottobre 1977, causa 29/77, Roquette/Amministrazione francese delle dogane, Racc. 1977, pag. 1835).
Nel 1975, gli abbondanti raccolti degli anni precedenti determinavano il ribasso dei prezzi e l'aumento delle giacenze di vini da pasto, specialmente in Italia e in Francia. La caduta della lira incitava gli operatori italiani a compensare le perdite relative al mercato interno con maggiori esportazioni in altre zone monetarie della Comunità.
Questa iniziativa faceva sorgere delle difficoltà. Nel settore vitivinicolo, l'intervento non ha luogo mediante acquisti statali, bensì mediante il versamento di una sovvenzione per la stipulazione di contratti di magazzinaggio, qualora il prezzo di mercato risulti inferiore al prezzo limite per l'intervento. Il proprietario di prodotti immagazzinati deve continuare a cercare di smerciare i prodotti stessi. Date le più favorevoli condizioni di produzione di cui aveva fruito, il produttore italiano poteva vendere il suo vino da pasto ad un prezzo che, pur essendo inferiore al prezzo limite per l'intervento, gli consentiva di recuperare le spese. Finchè sulle esportazioni dall'Italia erano stati riscossi importi compensativi monetari relativamente elevati, gli operatori italiani non avevano alcun particolare interesse a collocare all'estero, ad un prezzo inferiore, le loro eccedenze di vini da pasto. La situazione cambiava quando gli importi compensativi italiani venivano considerevolmente ridotti in seguito all'adattamento del corso della lira verde. È soprattutto verso la Francia che si orientavano, nel 1975, ingenti esportazioni, in relazione al fatto che gli importi compensativi riscossi in Italia e versati in Francia si annullavano reciprocamente, in un primo momento, per essere poi completamente aboliti col regolamento n. 722/75. Il mercato vinicolo francese ne era talmente perturbato che il Governo francese non vedeva altra soluzione che l'istituire una imposta sui vini importati. L'abolizione degli importi compensativi monetari per la Germania si sarebbe risolta in un'ulteriore riduzione del prezzo dei vini italiani. Dopo le esperienze che, nel frattempo, erano state fatte nel commercio del vino tra la Francia e l'Italia, era prevedibile che problemi analoghi sarebbero sorti in Germania. La Commissione sostiene che, nell'agosto 1975, essa non disponeva di dati sufficientemente attendibili circa un radicale mutamento della situazione sul mercato del vino, sì da poter o dover ritenere infondati timori del genere. Stando così le cose, essa non ha misconosciuto i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte quanto all'applicazione degli importi compensativi monetari. Il regolamento n. 2021/75 è perciò valido.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
punto 1
All'udienza del 12 aprile 1978, hanno svolto osservazioni orali l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Dietrich Ehle, e la Commissione rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità di agente. Esse hanno trattato, fra l'altro, i punti che vengono riassunti qui di seguito.
punto 2
L'attrice nella causa principale ha osservato ch'essa non condivide l'opinione della Commissione secondo cui le norme da applicare nella fattispecie sarebbero soltanto quelle del regolamento n. 2021/75, e ciò per due motivi. In primo luogo, perchè è il regolamento n. 722/75 che ha abolito per la prima volta gli importi compensativi per i vini della voce 22.05 C I e II, tranne che in Germania. Il regolamento n. 2021/75 è stato adottato per dare attuazione al regolamento n. 722/75, ch'esso non ha quindi annullato. In secondo luogo, il Finanzgericht ha desunto dal regolamento n. 2021/75 gli importi compensativi da applicare. Anche questo regolamento costituisce perciò oggetto della domanda pregiudiziale.
L'attrice nella causa principale ha poi sottolineato che i suddetti regolamenti costituiscono oggetto della domanda pregiudiziale solo in quanto gli importi compensativi non sono stati aboliti in Germania. L'argomento della Commissione, secondo cui l'invalidità del regolamento n. 722/75 avrebbe come conseguenza il fatto che gli importi compensativi originari dovrebbero continuare ad essere applicati dagli altri Stati membri, senza che quelli vigenti in Germania debbano cessare di essere applicati, è quindi infondato.
A sostegno del proprio argomento secondo cui la Commissione sarebbe stata sottoposta a pressioni politiche da parte della Repubblica federale di Germania, l'attrice nella causa principale ha fatto riferimento ad un telex inviato il 17 settembre 1975 dal Ministro tedesco dell'agricoltura al Commissario responsabile della politica agricola, e nel quale il ministro si opponeva all'abolizione degli importi compensativi sul vino in Germania.
punto 3
La Commissione ha prodotto in udienza un elenco di regolamenti, per provare che, nel settore del vino, gli importi compensativi erano stati fissati, per tutti gli Stati membri, soltanto fra il 1973 e il 1975. La decisione, adottata coi regolamenti n. 722/75 e n. 2021/75, di mantenerli in vigore solo per la Germania non era quindi affatto eccezionale.
La Commissione ha inoltre spiegato che in Italia, in Francia, in Irlanda e nel Regno Unito gli importi compensativi hanno avuto l'effetto di frenare le esportazioni e di incentivare le importazioni. D'altra parte, in Francia e in Italia gli importi compensativi erano quasi allo stesso livello (Francia: 5,60 % del prezzo d'intervento; Italia: 5 %). La situazione è diversa per la Germania, ove gli importi compensativi avevano l'effetto di frenare le importazioni e di incentivare le esportazioni.
punto 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 maggio 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 4 ottobre 1977, pervenuta in cancelleria l'8 novembre 1977, il Finanzgericht della Renania-Palatinato ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni vertenti sulla validità del regolamento della Commissione 19 marzo 1975, n. 722, recante modifica del regolamento n. 539/75 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 71, pag. 24), in relazione al fatto ch'esso esclude dall'abolizione degli importi compensativi monetari l'importazione in Germania di vini classificati nella sottovoce 22.05 C I della tariffa doganale comune;
dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta fra un'impresa tedesca e le autorità doganali tedesche in occasione dell'importazione, nel settembre 1975, di determinati quantitativi di vino da pasto provenienti dalla Jugoslavia e dall'Ungheria.
punto 2
Col regolamento n. 722/75, che modifica il regolamento n. 539/75, gli importi compensativi monetari per i vini delle sottovoci doganali 22.05 C I e II sono stati aboliti in tutti gli Stati membri, tranne che in Germania, a decorrere dal 24 marzo 1975;
all'epoca delle importazioni di cui è causa, il regolamento n. 539/75, modificato dal regolamento n. 722/75, era stato sostituito dal regolamento della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione (GU n. L 205, pag. 1), regolamento entrato in vigore il 4 agosto 1975 e che, nella parte 6 del suo allegato I, relativa al vino, fissava importi compensativi solo per la Germania, lasciando così immutata la situazione già creata dal regolamento n. 722/75;
le questioni formulate dal giudice a quo vanno quindi esaminate alla luce non soltanto del regolamento n. 722/75, ma anche, e soprattutto, del regolamento n. 2021/75.
punto 3
Dinanzi al giudice nazionale, come nel procedimento dinanzi a questa Corte, è stata sollevata in primo luogo la questione del se, nel mese di settembre 1975, fosse ancora soddisfatta, per le importazioni di vino in Germania, la condizione posta dall'art. 1, n. 3, del regolamento di base sugli importi compensativi monetari, e cioè del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), nella versione successivamente modificata;
secondo tale norma, la concessione o la riscossione degli importi compensativi avviene soltanto qualora l'applicazione dei provvedimenti monetari di cui al n. 1 dello stesso articolo «dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli»
ai sensi dell'art. 6 del regolamento, spetta alla Commissione, che delibera secondo il procedimento detto «dei comitati di gestione», stabilire se esistano rischi di perturbazione.
punto 4
Com'è stato affermato da questa Corte in varie sentenze, dovendo dare un giudizio su una situazione economica complessa, la Commissione ed il Comitato di gestione dispongono in proposito di un ampio potere discrezionale;
il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale.
punto 5
Sia nella fase scritta, sia nella fase orale del procedimento, la Commissione ha ricordato le circostanze che a suo avviso giustificavano, nel settore del vino, il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari all'importazione per la Germania, mentre gli stessi oneri non si applicavano più in altri Stati membri;
essa ha dimostrato, in particolare, che tale valutazione era basata sull'esame dell'andamento complessivo del mercato vinicolo comunitario in un periodo in cui la situazione rilevata in taluni Stati membri rischiava di provocare perturbazioni quanto alle importazioni in Germania;
non risulta quindi che la Commissione, adottando le controverse disposizione dei regolamenti nn. 722/75 e 2021/75, abbia superato i limiti del suo potere discrezionale.
punto 6
È stata inoltre sollevata la questione del se il mantenere in vigore gli importi compensativi monetari, nel settore del vino, unicamente per la Germania non costituisse violazione del principio della parità di trattamento, enunciato dall'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato;
detta questione va risolta negativamente; poichè, infatti, la Repubblica federale di Germania è l'unico Stato membro con moneta apprezzata in cui esista una produzione nazionale di vino, la differenza tra le soluzioni adottate per la Germania, da un lato, e per gli Stati membri con moneta deprezzata, o con moneta apprezzata, ma non produttori di vino, dall'altro, poteva considerarsi obiettivamente giustificata.
punto 7
È stata poi sollevata la questione del se la riscossione d'importi compensativi sul vino importato da paesi terzi fosse in contrasto col divieto riguardante le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali, divieto enunciato dall'art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99, pag. 1);
in proposito, basta rilevare che gli importi compensativi monetari non sono oneri istituiti unilateralmente da taluni Stati membri, bensì provvedimenti comunitari adottati onde ovviare alle difficoltà derivanti, per la politica agricola comune, dalla instabilità monetaria;
gli importi compensativi monetari non possono quindi ricadere sotto i divieti relativi alla riscossione di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.
punto 8
II giudice nazionale ha chiesto infine se l'obbligo di motivazione contemplato dall'art. 190 del Trattato non sia stato violato in quanto il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari per la Germania non è stato dettagliatamente motivato;
il secondo punto del preambolo del regolamento n. 722/75 precisa:
«che nel settore del vino si applicano importi compensativi soltanto ai vini da pasto; che le condizioni di produzione e di commercializzazione di tali vini sono differenti nei singoli Stati membri; che, per tale motivo, appare possibile rinunciare fin d'ora all'applicazione degli importi compensativi nella maggior parte degli Stati membri, senza peraltro determinare perturbazioni degli scambi;
soltanto dall'allegato del regolamento risulta che l'abolizione degli importi compensativi non vale per la Germania;
il nono punto del preambolo del regolamento n. 2021/75, dopo aver ricordato il tenore dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, precisa che
«nella situazione attuale tale norma consente di non fissare importi compensativi per la Francia e per l'Italia e di fissarne nel settore del vino soltanto per la Germania».
punto 9
benchè, nelle suddette considerazioni non si faccia menzione dei fattori che giustificavano l'eccezione stabilita per la Germania, tale omissione non può implicare, nelle particolari circostanze della fattispecie, l'invalidità delle disposizioni di cui trattasi;
nel caso della Germania, infatti, si trattava solo di mantenere sostanzialmente in vigore la disciplina già esistente da vari anni, mentre la modifica apportata col regolamento n. 722/75 e confermata col regolamento n. 2021/75 riguardava solo taluni altri Stati membri;
in siffatte circostanze, se l'abolizione degli importi compensativi monetari per taluni Stati membri risulta dal fatto che non ricorrono più i presupposti della loro istituzione, il mantenimento in vigore degli stessi importi per un altro Stato membro è la normale conseguenza del sussistere dei presupposti stabiliti, per questo altro Stato;
in mancanza di espresse indicazioni, si può ammettere che il mantenimento in vigore della disciplina preesistente sia basato su motivi identici a quelli cui questa era informata.
punto 10
Le questioni formulate dal giudice a quo vanno quindi risolte nel senso che l'esame delle stesse non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione nn. 722/75 e 2021/75 sotto il profilo dell'esclusione, dall'abolizione degli importi compensativi monetari, dell'importazione in Germania di vino classificato sotto la voce doganale 22.05 C I.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht della Renania-Palatinato con ordinanza 4 ottobre 1977, dichiara:
L'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione nn. 722/75 e 2021/75 sotto il profilo dell'esclusione, dall'abolizione degli importi compensativi monetari, dell'importazione in Germania di vino classificato sotto la voce doganale 22.05 C I.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 25 maggio 1978.
Cancelliere
A. Van Houtte
Presidente
H. Kutscher