Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 18/05/1971 (Rv. 351796 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZE TRA CAPACITA DI GUADAGNO E CAPACITA DI LAVORO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA RESIDUA CAPACITA DI GUADAGNO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIFFERENZE TRA CAPACITA DI GUADAGNO E CAPACITA DI LAVORO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'ACCERTAMENTO DELLA RESIDUA CAPACITA DI GUADAGNO.*
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, le nozioni di capacita di lavoro e di capacita di guadagno, pur se strettamente collegate nella previsione normativa, non coincidonĂ² invero, la capacita lavorativa costituisce il presupposto basilare della capacita di guadagno, ma quest'ultima, sul piano normativo, presenta una diversa estensione concettuale e un'autonoma configurazione, comprendendo fra i propri elementi costitutivi non solo l'antecedente naturalistico (capacita di lavoro), ma anche una serie di altri fattori inquadrabili in un contesto di condizioni economico sociali (eta, ambiente, ecc), i quali, pur essendo indipendenti dalla volonta del lavoratore, incidono notevolmente sulle sue concrete possibilita di utilizzare senza usura le energie residue in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Da cio consegue la necessita che sia il consulente tecnico, sia, a maggior ragione, il giudice, nell'accertare la residua capacita di guadagno operino una valutazione complessa che, partendo dalle condizioni fisiche del lavoratore successive all'invalidita, tenga conto di tutte le condizioni individuali (eta, attitudini, esperienza professionale, adattabilita a lavori affini, ecc) e sociali (richiesta di lavoro secondo le diverse situazioni locali, ecc) suscettibili di influire sulla concreta situazione del lavoratore. (V 1372'70, mass n 347115' 3844'69, mass n 344172).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)