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Sez. 2, Sentenza n. 3844 del 01/12/1969 (Rv. 344172 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - IDENTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE E SINTETICA DELL'INTERO QUADRO CLINICO ACCERTATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344172-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - IDENTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE E SINTETICA DELL'INTERO QUADRO CLINICO ACCERTATO - NECESSITA.*

In tema di pensioni d'invalidita, se e vero che capacita di lavoro e capacita di guadagno non si identificano, e che la riduzione a meno di un terzo della capacita di guadagno non va determinata con procedimento analitico, materialmente sommando i coefficienti di invalidita riferibili alle singole malattie e menomazioni riscontrate, e altrettanto vero che - salva l'osservanza degli artt. 97 e seguenti del RD 4 ottobre 1935, n 1837, e successive modificazioni, e 460 cod proc civ - il giudizio sintetico e globale all'uopo demandato al giudice di merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico-legali, in tutte le sue singole componenti anche perche rispetto a ciascuna di esse puo determinarsi una differente incidenza dei cosiddetti fattori adiettizi, soggettivi ed estrinseci, che influiscono tanto positivamente quanto negativamente sulla possibilita che l'assicurato utilizzi senza usura e con continuita le residue energie, nella propria od in una diversa (ma altrettanto 'confacentè) attivita lavorativa, si da conseguire un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. (V 1803-69, massima n 340879 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)