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Sez. 1, Sentenza n. 30101 del 25/03/2015 Cc. (dep. 13/07/2015) Rv. 264616 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - Applicabilità della misura di prevenzione personale a soggetto detenuto al momento della decisione - Ammissibilità - Verifica della pericolosità "ex officio" al momento dell'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2015-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264616-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La misura di prevenzione personale è applicabile anche al soggetto che alla data del provvedimento impositivo sia detenuto, salva la necessità - per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e dell'art. 15 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013 - di procedere, nel momento dell'esecuzione della stessa, ad una verifica "ex officio" dell'attualità della pericolosità del prevenuto.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)