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Sez. U, Sentenza n. 51407 del 21/06/2018 Ud. (dep. 13/11/2018) Rv. 273952 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sopravvenuta detenzione del sottoposto - Sospensione dell’esecuzione della misura - Successiva scarcerazione - Ripristino della misura – Violazione degli obblighi - Reato di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 – Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273952-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al Codice antimafia, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)