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Sez. 1, Sentenza n. 19657 del 24/01/2017 Cc. (dep. 26/04/2017) Rv. 269947 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Sorveglianza speciale - Revoca - Giudizio di persistente pericolosità sociale - Necessità - Presupposti - Criteri di valutazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2017-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269947-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

Ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, ed alle ulteriori emergenze processuali. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha annullato con rinvio il decreto della corte di appello di rigetto della richiesta di revoca, fondato sui precedenti penali del sottoposto e sulla circostanza che lo stesso non aveva allegato alcun elemento nuovo idoneo a determinare una modifica dell'originario giudizio di pericolosità sociale, osservando che il tenore letterale dell'art. 11, D.Lgs. n. 159 del 2011 non prevede tra i presupposti legittimanti la revoca quello degli elementi di novità processuale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)