diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 13/04/1984 Ud. (dep. 04/10/1984) Rv. 165897 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - "ESPLOSIVI DI OGNI GENERE", EX ART. 9 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI POLVERE DA SPARO PER CARTUCCE DA FUCILE.*
Stato
decisa il 1984-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165897-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - "ESPLOSIVI DI OGNI GENERE", EX ART. 9 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI POLVERE DA SPARO PER CARTUCCE DA FUCILE.*

Con l'espressione "esplosivi di ogni genere" contenuta nell'art. 9 legge 14 ottobre 1974 n. 497, sostitutiva dell'art. 1 legge 2 ottobre 1967 n. 895, il legislatore ha fatto riferimento a tutte le sostanze di qualsiasi natura atte ad esplodere. Per esplosione si intende il fenomeno a seguito del quale la sostanza, se sottoposta a date cause esterne (ad es. Calore o percossa), ha la proprietà di mutare natura in brevissimo tempo (ad es. Da solida o liquida in gassosa) ed anche di dirompere più o meno fragorosamente. Gli effetti della esplosione, talora pericolosi per la vita umana, dipendono, oltre che dalla caratteristica della sostanza anche dalla struttura e dalle dimensioni del contenitore nonché dalla conformazione dei luoghi ove essa avviene. Poiché la vigente legislazione non opera alcuna distinzione, è sufficiente accertare la natura esplodente della sostanza al fine della applicazione della normativa in esame. (nella specie è stato ritenuto che la polvere da sparo per cartucce da fucile da caccia rientra nella categoria degli esplosivi). (Conf mass n 156091; (Conf mass n 156665; (Conf mass n 156077 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 11, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)