Sez. 1, Sentenza n. 11932 del 29/06/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156665 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DIVERSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVI - DIVERSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Il legislatore usa il termine "materie esplodenti" ed "esplosivi" come assolutamente sinonimi ed equivalenti senza alcuna distinzione tra materie esplodenti con rilevanti effetti dirompenti e distruttivi e materie esplodenti con pericolosità ridotta, talché, sotto tale profilo non può prospettarsi differenza di materia tra l'art. 2 legge 895/67 e l'art. 678 cod. proc.. (pertanto i "tratti" rientrano tra gli esplosivi di ogni genere di cui alla predetta legge e successive modifiche).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)