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Sez. 1, Sentenza n. 42116 del 22/04/2013 Cc. (dep. 11/10/2013) Rv. 257356 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | D.Lgs. n. 61 del 2002 - Modifica della norma in tema di bancarotta fraudolenta impropria - Revoca di precedenti sentenze passate in giudicato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257356-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

Il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria da reato societario pronunciata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2002 se, sulla scorta di quanto accertato con la sentenza passata in giudicato, si possa escludere che la commissione del reato societario abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che andasse revocata la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria in un'ipotesi in cui risultava dalla sentenza irrevocabile che la commissione del delitto di false comunicazioni sociali aveva aggravato lo stato di dissesto e, quindi, aveva concorso a cagionarlo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)