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Sez. 5, Sentenza n. 45712 del 03/10/2003 Cc. (dep. 26/11/2003) Rv. 226918 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - Successione modificativa senza abolizione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226918-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di false comunicazioni sociali, al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 cod. civ. occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2611, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)