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Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26/03/2003 Ud. (dep. 16/06/2003) Rv. 224605 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dal D.L.G.. 11 aprile 2002, n. 61 - Effetto totalmente abrogativo dela precedente disciplina - Esclusione - Successione modificativa senza abolizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224605-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.) e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario" (art. 223, comma 2, n. 1, R. D. 16 marzo 1942 n. 267), ad opera, rispettivamente, degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n.61 non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)