Sez. 1, Sentenza n. 4864 del 01/03/2010 (Rv. 611983 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE | Proposta di concordato fallimentare - Provvedimento d'inammissibilità del giudice delegato - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE
In tema di concordato fallimentare, il decreto con cui il tribunale, nella specie accogliendo il reclamo proposto ex art. 26 della legge fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia dichiarato inammissibile la relativa proposta, dispone la prosecuzione della procedura, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi, come per l'apertura della procedura di concordato preventivo, di provvedimento ordinatorio privo del carattere di definitività, avendo funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)