Sez. 1, Sentenza n. 948 del 28/01/2000 (Rv. 533221 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Pronuncia - Con decreto - Impugnazione autonoma attraverso ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Impugnazione della successiva sentenza dichiarativa di fallimento - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI
Il decreto dichiarativo della inammissibilità di una domanda di concordato preventivo per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 legge fall. non ha carattere di provvedimento autonomo, ed è, pertanto, impugnabile soltanto mediante impugnazione della successiva sentenza dichiarativa del fallimento ex art. 18 legge fall. - attesone il nesso di consequenzialità necessaria e l'inscindibile connessione logico/giuridica con detta sentenza -, e non anche con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)