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Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 28/03/2000 Cc. (dep. 12/05/2000) Rv. 216076 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Presupposti per la concessione - Mancanza di senso critico verso le condanne subite - Valutazione negativa - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216076-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione di benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione, non quando è frutto di una protesta di innocenza, che è diritto incontestabile di ciascuno, non soltanto in pendenza di un processo, ma anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, considerata la possibilità di una revisione di essa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)