Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1977, causa 22/77
Epigrafe
Nel procedimento 22/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS, con sede in Bruxelles,
e
GIOVANNI MURA, residente in Boussu (Belgio),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il convenuto nella causa principale, sig. Mura, di nazionalità italiana, lavorava come minatore in Francia dal 1958 al 1962 (cioè per 4 anni, 5 mesi e 14 giorni) e nel Belgio dal 1962 al 1973 (cioè per 11 anni).
paragrafo 2
Egli otteneva, a decorrere dal 1o novembre 1973, la pensione belga d'invalidità. Il requisito di durata dell attività lavorativa contemplato dall'art. 1, n. 2, del regio decreto belga 19 novembre 1970 era soddisfatto grazie ai soli periodi assicurativi compiuti nel Belgio. Con decorrenza dal 1o novembre 1973 il sig. Mura beneficiava anche d'un prorata della pensione d'invalidità francese, acquisito in seguito al cumulo dei periodi lavorativi belgi e francesi, giacche il diritto alla pensione francese non sarebbe potuto sorgere sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti in Francia.
paragrafo 3
Venuto a conoscenza della concessione della pensione francese, l'attore nella causa principale, il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, riduceva in corrispondenza l'importo della pensione belga, assorbiva gli arretrati della pensione francese relativi al periodo compreso fra il 1o novembre 1973 ed il 31 marzo 1975 (cioè 20745 FB) e reclamava dall'interessato il rimborso d'un indebito di 10181 FB.
paragrafo 4
La riduzione veniva effettuata in applicazione delle norme nazionali anticumulo (art. 23, n. 1, del citato regio decreto) e dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 5
Richiamandosi, per giustificare il suo diritto a fruire della pensione belga senza riduzione, in particolare alla sentenza emanata dalla Corte nella causa 24/75 (Petroni, Racc. 1975, pag. 1149), il sig. Mura adiva il Tribunal du travail di Mons, che gli dava ragione. Su appello del FNROM, la Cour du travail di Mons decideva, con sentenza 21 gennaio 1977, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 6
Se l'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), articolo che autorizza il cumulo delle prestazioni, debba prevalere sulle norme interne «anticumulo», qualora le norme comunitarie favoriscano il lavoratore migrante rispetto a quello che non si sposta per motivi di lavoro.
paragrafo 7
La sentenza di rinvio è pervenuta alla Corte il 10 febbraio 1977.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
Secondo il FNROM, le norme «anticumulo» di cui all'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 non si applicano alle prestazioni calcolate in forza dell'art. 46. In realtà, i cumuli ingiustificati che l'articolo in questione vuole evitare sono esclusi dal n. 3 dell'art. 46.
paragrafo 2
Tuttavia, il decidere che la correzione contemplata da quest'ultima disposizione è incompatibile con l'art. 51 del trattato avrebbe per conseguenza:
paragrafo 3
che 1 art. 46 creerebbe discriminazioni a danno dei lavoratori non migranti;
che 1 art. 12 sarebbe anche in contraddizione con l'art. 46, n. 1, 1o comma;
che l'art. 12 andrebbe dichiarato incompatibile con gli artt. 7, 48 e 51 del trattato e non potrebbe quindi prevalere sulle norme inteme «anticumulo».
paragrafo 4
Il sig. Mura fa due osservazioni preliminari:
paragrafo 5
l'ente previdenziale belga ha tenuto conto, nel ridurgli la pensione belga, di una somma di 2603,45 FF, mentre il prorata di pensione francese concessogli dall'ente francese ammontava soltanto a 2003,81 FF. A causa di ciò gli arretrati della pensione francese non hanno compensato le somme che l'ente belga asserisce d'aver pagato a titolo provvisorio ed è sorto un indebito a carico del convenuto;
il convenuto aveva diritto alla pensione belga completa, senza riduzione, in forza dell art. 1, n. 2, del regio decreto 19 novembre 1970, che fissa a 10 anni la durata minima dei periodi assicurativi richiesta per la concessione della pensione d invalidità completa nell'ambito del regime speciale per i minatori, e dell'art. 46, n. 2 (c), del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 6
Nel merito della questione pregiudiziale, il sig. Mura fa osservare anzitutto che, secondo numerose sentenze della Corte, il fatto che in certi casi il lavoratore migrante risulti avvantaggiato rispetto ai cittadini del paese in cui lavora è una conseguenza del sistema attualmente in vigore, fondato sul semplice coordinamento di legislazioni nazionali non ancora armonizzate.
paragrafo 7
paragrafo 8
Nelle sue osservazioni concernenti la causa 112/76, Manzoni — prosegue il convenuto — il governo belga deduce dalla sentenza Petroni (già citata) e dalla sentenza Strehl (emanata il 3 febbraio 1977 e non ancora pubblicata) — secondo la quale l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato — che l'art. 12 del suddetto regolamento è esso pure incompatibile con gli artt. 7 e 48 del trattato in quanto crea una discriminazione fra i lavoratori migranti e quelli che sono stati occupati in un solo Stato membro. Orbene, gli artt. 7 e 48 condannano ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, ma l'art. 12 non crea, da parte sua, alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità dei lavoratori.
paragrafo 9
Interpretando l'art. 11 del regolamento n. 3, che conteneva norme anticumulo più restrittive di quelle contemplate dall'art. 12 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha affermato, nelle cause Duffy (34/69, Racc. 1969, pag. 597) e Kaufmann (184/73, Racc. 1974, pag. 517) che le norme di riduzione o sospensione previste dalla legislazione d'uno Stato membro per i casi di cumulo d'una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale possono venir eccepite nei confronti degli assicurati soltanto con riguardo a prestazioni conseguite grazie ai regolamenti comunitari. Ora, nella fattispecie, il diritto alla pensione belga è stato acquisito indipendentemente dalle norme di cumulo enunciate nei predetti regolamenti. Ai principi affermati dalla Corte nelle due citate sentenze taluni enti oppongono altre due sentenze (la sentenza Mancuso, 140/73, Racc. 1973, pag. 1449, e la sentenza Massonet, 50/75, Racc. 1975, pag. 1473) in cui è stato dichiarato che l'art. 11 del regolamento n. 3 consente alle legislazioni nazionali di disciplinare il problema del cumulo delle pensioni nel caso di prestazioni acquisite indipendentemente dall'applicazione dei regolamenti comunitari. Detti enti si ritengono quindi autorizzati ad applicare le norme nazionali anticumulo per ridurre le pensioni dovute in forza della loro legislazione. L'applicazione di tali norme genera però di solito situazioni paradossali ed inique. Occorre perciò che il problema del cumulo delle pensioni sia regolato anche da una norma comunitaria che possa essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali e sottoposta al controllo della Corte di giustizia.
paragrafo 10
Il convenuto nella causa principale propone dunque di risolvere la questione come segue:
paragrafo 11
«Gli enti degli Stati membri non sono autorizzati ad applicare le norme nazionali anticumulo per ridurre le prestazioni calcolate in base al diritto comunitario. Nell'attuale stadio della disciplina europea, l'art. 12 del regolamento n. 1408/71 non consente la riduzione di prestazioni dello stesso tipo acquisite sia in forza della sola legislazione interna sia in forza del cumulo dei periodi assicurativi».
paragrafo 12
Il governo belga si richiama agli argomenti da esso sviluppati nella causa Manzoni e svolge, per il resto, osservazioni identiche a quelle del FNROM.
paragrafo 13
Il governo italiano fa osservare che, beneficiando l'interessato di due prestazioni dello stesso tipo, trova applicazione l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Poiché l'interpretazione letterale della norma non può dar adito a dubbi sulla soluzione affermativa della questione, si deve pensare che il giudice a quo abbia inteso esprimere un dubbio sull'applicabilità di tale norma in mancanza d'una norma comunitaria anticumulo, cioè di fronte ad una soluzione che favorirebbe, all'occorrenza, il lavoratore migrante nei confronti del lavoratore nazionale.
paragrafo 14
Tuttavia, il dubbio manifestato dal giudice belga non ha ragione d'essere. Nel contesto d'una disciplina di cui si riconosce la necessità non già per adottare una normativa autonoma, bensì al fine di coordinare ed armonizzare le legislazioni nazionali, la Corte, rilevato che le finalità della normativa comunitaria risulterebbero compromesse se la sua applicazione dovesse far perdere al lavoratore diritti acquisiti in base alla legislazione di un solo Stato membro, ha dichiarato incompatibili con l'art. 51 del trattato le norme comunitarie anticumulo. L'inapplicabilità dell'art. 12, n. 2, e la conseguente possibilità di far valere le norme nazionali anticumulo significherebbe ridar vita, sotto altra forma, alla disposizione comunitaria dichiarata illegittima. In attesa di una completa disciplina comunitaria, è meglio poter attribuire al lavoratore migrante un vantaggio in forza delle disposizioni comunitarie vigenti che correre il rischio di creargli una situazione del tutto deteriore (si vedano a questo riguardo le conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa Strehl, 62/76).
paragrafo 15
Non v'è, nel caso di specie, alcuna sovrapposizione effettiva di periodi, né reali né fittizi, dato che la pensione belga è concessa in base ad una legislazione fondata sul rischio, alla sola condizione dell'espletamento di un'attività lavorativa per un periodo di 10 anni (cfr. causa 50/75).
paragrafo 16
Il governo olandese ritiene che l'eccezione enunciata nella seconda parte del n. 2 dell'art. 12 alla regola principale contenuta nella stessa disposizione sia definita in modo tale da renderla inapplicabile alle norme nazionali di riduzione. La suddetta eccezione vale soltanto nel caso in cui prestazioni della stessa natura siano liquidate da enti di due o più Stati membri ai sensi dell'art. 46. Nelle prestazioni erogate «ai sensi dell'art. 46» non è possibile far rientrare quelle già dovute in forza del diritto interno: quindi, le prestazioni nazionali di cui si discute nella causa principale non sono toccate dall'eccezione formulata nell'art. 12, n. 2, seconda parte.
paragrafo 17
Inoltre, non esiste una differenza sostanziale fra l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e l'art. 11, n. 2, del regolamento n. 3. La limitazione della portata dell'art. 46, n. 3, enunciata nella sentenza Petroni, implica quindi che può essere mantenuto, in relazione al regolamento n. 3, l'orientamento giurisprudenziale fin qui seguito dalla Corte (cfr. cause 140/73 e 50/75), dal quale si desume chiaramente che, in un caso di cumulo come quello in esame, occorrerebbe emanare norme nazionali di riduzione. Ove ciò non fosse possibile, la parte di prestazione che non sarebbe corrisposta se si applicassero tali norme, andrebbe tuttavia erogata in base al regolamento, il che significa, tenuto conto della sentenza Petroni, che nulla impedirebbe di applicare a tale parte l'art. 46, n. 3. Il rapporto esistente fra l'art. 12, n. 2, seconda parte, e l'art. 46, n. 3, comporta dunque, in pratica, la possibilità di operare in ogni caso una riduzione a norma dell'una o dell'altra delle due disposizioni.
paragrafo 18
Infine, gli artt. 48 e 51 del trattato non debbono far sì che l'interessato possa beneficiare di prestazioni la cui somma sia superiore al salario ch'egli riceveva quando lavorava. Per di più, ci sarebbe violazione del principio della parità di trattamento, se si tenesse conto, ai fini della detrazione, delle prestazioni concesse in base alle leggi d uno Stato terzo. A questo proposito, il governo olandese richiama l' attenzione sulle questioni pregiudiziali poste dal Sozialgericht di Augusta nella causa 32/77 (Giuliani/Landesversicherungsanstalt Schwaben).
paragrafo 19
Il governo del Regno Unito ritiene che — se il principio enunciato nella sentenza Petroni dovesse essere confermato nel senso che l'art. 46, n. 3, non può giustificare una qualsiasi riduzione di prestazioni, tenuto conto d'un vantaggio supplementare attribuito dalla disciplina comunitaria, ogni volta che la prestazione in causa è concessa dalla legislazione d'un solo Stato membro, indipendentemente o meno dalla durata dei periodi assicurativi o lavorativi — il regolamento n. 1408/71 avrebbe per necessaria conseguenza quella di consentire ad una persona di riscuotere nello Stato A l'intera prestazione e nello Stato B un prorata di prestazione computato sulla base dei periodi effettuati nei due paesi, senza alcuna possibilità per lo Stato A di far valere una riduzione a causa di cumulo. Lo Stato A finirebbe quindi col sopportare una parte eccessiva della prestazione.
paragrafo 20
Considerato l'orientamento assunto dalla Corte nella già citata causa 34/69, e, non essendo, nella misura in cui l'art. 46, n. 3, consente una riduzione dell'importo della prestazione accordata a norma della sola legislazione interna, tale riduzione superiore all'importo della prestazione spettante unicamente in applicazione del regolamento n. 1408/71, non sembra che la suddetta disposizione sia incompatibile con gli obiettivi di cui all'art. 51 del trattato.
paragrafo 21
La Commissione fa anzitutto osservare che è lecito supporre che ci sia stato in realtà un doppio cumulo di prestazioni e quindi una doppia riduzione delle medesime. La decisione del FNROM è fondata sì sull'art. 46, n. 3, ma anche sull'art. 12 del regolamento n. 1408/71, sull'art. 7 del regolamento n. 574/72 e sull'art. 23 del regio decreto belga 19 novembre 1970. Quest'ultima disposizione costituisce una clausola di riduzione nel caso di cumulo di prestazioni di natura differente. Si può dunque pensare che il sig. Mura benefici, oltre che delle pensioni d'invalidità belga e francese, d'una rendita belga per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La vera questione da risolvere non riguarda l'applicazione della norma anticumulo contenuta nella legislazione belga, nonostante il divieto d'applicare tale norma formulato all'art. 12 del regolamento n. 1408/71 nel caso di prestazioni della stessa natura erogate ai sensi dell'art. 46, bensì l'applicazione dell'art. 46, n. 3, e della giurisprudenza della Corte nella già citata causa Petroni, giurisprudenza confermata con la sentenza Strehl del 3 febbraio 1977.
paragrafo 22
Sembra dunque che, al di là dell'interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71 chiesta alla Corte e del tenore letterale di detta norma, occorra domandarsi se una norma che consentisse l'applicazione di disposizioni anticumulo interne sarebbe compatibile con l'art. 51 del trattato.
paragrafo 23
L'art. 12 enuncia anzitutto il principio secondo cui le norme anticumulo contemplate dalle legislazioni nazionali possono venire applicate ai lavoratori protetti dal regolamento n. 1408/71, salvo nel caso di talune prestazioni della stessa natura, fra cui in particolare le prestazioni d'invalidità erogate ai sensi dell'art. 46. Ora, il giudice proponente, domanda se, quando l'applicazione dell'art. 12 finisca coll' avvantaggiare il lavoratore migrante rispetto al lavoratore sedentario, l'applicazione della disciplina comunitaria debba nondimeno prevalere sull'applicazione della norma interna anticumulo. Un simile problema mette in causa il principio fondamentale della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. Lo stretto collegamento esistente tra il principio dell'applicabilità diretta delle norme del trattato, e a fortiori dei regolamenti comunitari, ed il principio della prevalenza di tali norme, è stato pur posto in particolare evidenza dalla Corte in numerose cause. Ma — ed il numero dei casi sottoposti alla Corte lo prova — gli Stati membri oppongono al principio della non limitazione delle pensioni autonome un'accanita resistenza.
paragrafo 24
La Corte ha tuttavia dichiarato nelle cause 1/67 e 2/67 (Ciechelski e De Moor, Racc. 1967, pag. 211 e pag. 231) che la riduzione della pensione è possibile nell'ipotesi di periodi sovrapposti, cioè nel caso in cui la prestazione si riferisce a periodi già presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni versate dall'ente competente d'uno Stato. Alcuni esempi addotti dalla Commissione dimostrano che il cumulo delle pensioni può condurre non soltanto ad un importo di prestazioni superiore all'importo teorico più elevato, ma addirittura ad un importo assai superiore al precedente salario dell'interessato. Il difficile consiste a questo punto nello stabilire il livello a partire dal quale c'è cumulo di vantaggi indebiti e nel determinare se spetti al legislatore comunitario oppure al legislatore nazionale fissare tale livello ed il modo in cui la riduzione, una volta ammessa, potrà essere effettuata.
paragrafo 25
La Corte ha riconosciuto che in talune ipotesi, diverse dalla sovrapposizione dei periodi assicurativi, la sua interpretazione dell'art. 51 poteva portare a cumuli di pensioni, ma ha precisato che «(tale conseguenza) va attribuit(a) non già all'interpretazione del diritto comunitario, bensì al sistema attualmente in vigore il quale, in mancanza d'un regime comune di previdenza sociale, è fondato sul semplice coordinamento di leggi nazionali non ancora armonizzate» (causa 50/75). Analizzando, nelle sue conclusioni relative alla suddetta causa, la sentenza 140/73, in cui compariva già la stessa considerazione, l'avvocato generale Trabucchi ha constatato che, in tema d'invalidità, «nell'alternativa fra il rischio di protezione insufficiente che potrebbe esserci in certi casi qualora s'adottasse un criterio generale d'esclusione per ragioni di cumulo … e l'eventuale eccesso di protezione del lavoratore, la Corte ha costantemente optato per la seconda soluzione». La Corte ha tuttavia affermato, tanto nella causa 50/75 quanto nella causa 140/73, che «dall'art. 11 del regolamento n. 3 discende che le legislazioni nazionali possono disciplinare un siffatto problema (il cumulo delle pensioni) se trattasi di prestazioni acquisite al di fuori dell'applicazione degli artt. 27 e 28 dello stesso regolamento». Si intende con ciò dire che la Corte considererebbe come compatibile con l'art. 51 del trattato l'applicazione di norme interne anticumulo volte a ridurre una prestazione acquisita in forza delle sole leggi nazionali e senza bisogno del cumulo? Se la Corte dovesse pronunciarsi in tal senso, ciò confermerebbe la competenza esclusiva del legislatore nazionale per quanto concerne la riduzione delle pensioni autonome. Ciò stimolerebbe, d altra parte, gli Stati membri che non conoscono norme anticumulo a colmare questa lacuna della loro legislazione. Infine, la competenza esclusiva degli Stati membri rischierebbe di portare a riduzioni d'ampiezza ingiustificata. Si potrebbe, certo, pensare ad un coordinamento a livello comunitario dell'applicazione di tali norme anticumulo, ma, a parte il fatto che il già complicato procedimento di erogazione delle prestazioni ne risulterebbe ulteriormente appesantito e che i periodi d'attesa diverrebbero ancora più lunghi, una simile soluzione giungerebbe, in ultima analisi, allo stesso risultato cui giungeva il sistema dell'art. 46, n. 3, che la Corte ha ritenuto incompatibile col trattato. La Commissione pensava d'aver trovato una soluzione a questo problema nella proposta di regolamento che aveva trasmesso al Consiglio il 20 novembre 1968.
paragrafo 26
Di consfguenza, la Commissione ritiene che la questione possa essere risolta come segue:
paragrafo 27
«Il principio fondamentale della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale implica che una norma di diritto interno non può essere applicata in presenza d'un divieto posto dalla disciplina comunitaria, e ciò anche nel caso in cui l'applicazione della norma comunitaria finisca coll'avvantaggiare il lavoratore migrante rispetto al lavoratore sedentario».
paragrafo 28
All'udienza dell'8 giugno 1977, l'attore nella causa principale, con l'avv. Mariscal, il convenuto nella causa principale, rappresentato dal sig. Rossini, direttore del servizio sociale italiano «Patronato ACLI», il governo belga, rappresentato dal sig. Donis, in qualità d'agente, il governo italiano, rappresentato dal sig. Fiumara, in qualità d' agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.na Jonczy, in qualità d'agente, hanno svolto le loro osservazioni orali.
paragrafo 29
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 20 settembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 21 gennaio 1977, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio seguente, la Cour du travail di Mons ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione die regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2);
punto 2
la questione è stata sollevata in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione d'invalidità di un cittadino italiano, convenuto nella causa principale, che ha lavorato come minatore dapprima in Francia, indi nel Belgio;
punto 3
detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidità nell'ambito del regime dei minatori;
punto 4
viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Francia, doveva invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione francese è stata ripartita prorata;
punto 5
applicando le norme anticumulo nazionali, l'ente belga ha poi sottratto dalla pensione d'invalidità l'importo della quota francese ed ha chiesto all'interessato il rimborso della somma versatagli come anticipo;
punto 6
il convenuto nella causa principale sostiene che, nell'applicare le norme anticumulo nazionali, l'ente belga ha sottratto non già l'importo della quota francese (FF 2003,81 all'anno), bensì l'importo teorico francese (FF 2603,45);
punto 7
spetta al giudice nazionale valutare detta circostanza per l'applicazione delle norme anticumulo nazionali;
punto 8
viene chiesto se l'art. 12 del regolamento n. 1408/71, che autorizza il cumulo delle prestazioni, debba prevalere sulle norme interne «anticumulo», qualora le norme comunitarie abbiano il risultato di favorire il lavoratore migrante rispetto al lavoratore stanziale;
punto 9
la censura secondo cui i lavoratori migranti sarebbero favoriti rispetto ai lavoratori che non hanno mai lasciato il loro paese va disattesa, dato che non vi può essere discriminazione quando le situazioni legali non sono paragonabili;
punto 10
le eventuali divergenze a favore dei lavoratori migranti sono dovute, non già all'interpretazione del diritto comunitario, ma alla mancanza di un regime comune di previdenza sociale, o alla mancata armonizzazione dei regimi nazionali in atto, cui il semplice coordinamento attualmente in vigore non può ovviare;
punto 11
l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 stabilisce che «le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)»;
punto 12
come questa Corte ha già affermato nella sentenza 21 ottobre 1975 (Petroni, 24/75, Race. pag. 1149), l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in diversi Stati membri, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali;
punto 13
ne consegue che detto numero non si applica qualora esso implichi la riduzione della prestazione spettante in forza delle sole leggi di uno Stato membro ed in tal caso va disapplicato il secondo inciso dell'art. 12, n. 2;
punto 14
quando detto secondo inciso va disapplicato, si applica il primo inciso, con la conseguenza che si possono opporre al beneficiario le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione contemplate dalle leggi nazionali;
punto 15
si desume tuttavia dall'art. 46, n. 1, che, ove l'applicazione delle sole disposizioni nazionali per la sussistenza ed il calcolo del diritto sia meno vantaggiosa per il lavoratore che non l'applicazione dei principi del cumulo e della ripartizioni prorata, vanno applicati questi ultimi;
punto 16
la questione va quindi risolta nel senso che, qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 17
Le spese sostenute dal governo belga, dal governo italiano, dal governo olandese, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 18
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 21 gennaio 1977, dichiara:
Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 ottobre 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher