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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15159 del 11/06/2018 (Rv. 649561 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo sull'ammontare dell'indennità di esproprio - Natura - Correlazione ai parametri previsti dalla legge in modo inderogabile - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649561-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

L'accordo sull'ammontare dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 865 del 1971, ha, come la cessione volontaria, natura negoziale pubblica. La natura negoziale deriva dall'inserimento dell'accettazione nel procedimento ablatorio essendo le relative pattuizioni integrative del procedimento stesso e condizionate alla sua conclusione ovvero alla stipulazione della cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio. La natura pubblica assume, invece, rilievo perché l'accordo è inserito nella procedura espropriativa ed è successivo all'offerta di un'indennità provvisoria, determinata alla stregua dei criteri inderogabili di liquidazione previsti dal legislatore, cosicchè l'ammontare del corrispettivo deve essere correlato in modo vincolante ai tali parametri, non essendo consentito alle parti discostarsene.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)