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Sez. 1, Sentenza n. 6867 del 20/03/2009 (Rv. 607256 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo sull'indennità di espropriazione - Accettazione dell'ammontare offerto dall'espropriante - Effetto traslativo della proprietà del bene - Esclusione - Natura di atto integrativo del procedimento ablatorio condizionato alla sua conclusione - Mancata stipulazione della cessione volontaria o mancata emanazione del decreto di esproprio - Effetti - Caducazione dell'accordo sull'indennità.
Stato
decisa il 2009-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607256-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

L'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo - avendo pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante; di conseguenza, qualora tali condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)