Sez. 3, Ordinanza n. 2203 del 22/01/2024 (Rv. 670016-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Fatto illecito - Danni subiti da bene immobile - Risarcimento - Azione - Onere della prova - Prova della proprietà - Necessità - Esclusione - Prova documentale o presuntiva - Sufficienza.
RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietà (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)