diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15233 del 05/07/2007 (Rv. 597710 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni a cose - Legittimazione attiva - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato - Prova - Necessità - Esclusione - Potere materiale di fatto sulla cosa - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597710-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Chi agisce per il risarcimento dei danni non è tenuto a dare la prova della piena proprietà del bene danneggiato ma solo della titolarità della situazione sostanziale che è oggetto del rapporto giuridico controverso, poiché anche colui che si trovi ad esercitare un potere materiale sulla cosa può agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dal danneggiamento della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, con motivazione logica e quindi insindacabile in sede di legittimità, aveva escluso la titolarità del diritto al risarcimento in capo alla parte che lamentava i danni provocati alla sua casa, in conseguenza di lavori in corso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)