Sez. 3, Sentenza n. 15458 del 14/07/2011 (Rv. 618560 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Risarcimento del danno da danneggiamento di cosa - Legittimazione attiva - Presupposti - Proprietà del bene danneggiato - Necessità - Esclusione - Potere materiale di fatto sulla cosa - Sufficienza - Auto danneggiata in un sinistro stradale - Possesso - Sufficienza - Conseguenze - Onere probatorio.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)