Sez. 1, Sentenza n. 40345 del 09/10/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241713 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Associazione per delinquere - Insussistenza di connessione con i reati fine, ignoranza del luogo di radicamento dell'associazione e di quello di dimora degli imputati - Criteri di determinazione.
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE
La competenza territoriale a conoscere del reato di associazione per delinquere, allorché non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis", restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)