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Sez. 1, Sentenza n. 17353 del 09/04/2009 Cc. (dep. 23/04/2009) Rv. 243566 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE | Associazione per delinquere - Criteri per la determinazione.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243566-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE

Al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si deve fare necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.. (Conf. sez. I, 8 ottobre 2008 n. 39332, Antoci, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)