Sez. 2, Sentenza n. 3319 del 12/06/1979 (Rv. 399718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DESIGNAZIONE CONTRATTUALE DI UN FORO - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DESIGNAZIONE CONTRATTUALE DI UN FORO - ESCLUSIVITA - CONDIZIONI.*
In tema di Competenza territoriale derogabile, la designazione contrattuale di un foro, ancorche coincidente con uno di quelli previsti in via alternativa dagli artt 18 e 20 cod proc civ, ha carattere di esclusivita, ai sensi dell'art 29 secondo comma cod proc civ, solo quando sia formulata in modo da evidenziare inequivocamente la concorde volonta delle parti di sottrarre la Competenza stessa al giudice od ai giudici indicati dalla legge. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S C ha ritenuto inidonea ad integrare un'enunciazione di Competenza esclusiva la clausola che si limitava a prevedere la Competenza di un determinato foro "per ogni contestazione"). (V 3580/72, mass n 361575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)