Sez. 2, Sentenza n. 5653 del 21/10/1980 (Rv. 409504 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DEROGA DELLA COMPETENZA - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA AL GIUDICE DESIGNATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTROVERSIA RELATIVA A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - DEROGA DELLA COMPETENZA - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA AL GIUDICE DESIGNATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTROVERSIA RELATIVA A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE.*
L'accordo delle parti per la deroga della Competenza territoriale, ai sensi dell'art 29 cod proc civ, non attribuisce al giudice designato Competenza esclusiva, in difetto di un'espressa previsione in tal senso. Pertanto, in una controversia relativa a diritti di obbligazione, la clausola contrattuale che indichi la Competenza di un determinato foro, senza esprimere la volonta di escludere la Competenza dei giudici indicati dagli artt 18 e 20 cod proc civ, va interpretata nel senso di aggiungere il predetto foro a quelli gia previsti dalla legge, e non puo essere invocata per negare la Competenza del giudice adito, quando la medesima non sia stata specificamente contestata, in limine litis, anche in relazione a tutti gli alternativi criteri di collegamento fissati dai citati artt 18 e 20 cod proc civ. (V 3319/79, mass n 399718; (V 2874/79, mass n 399196).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)