Sez. 4, Sentenza n. 24351 del 29/05/2002 Cc. (dep. 05/06/2003) Rv. 225532 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Intercettazioni di telefonate all'estero - Tecnica "dell'istradamento" - Necessità che sia precisata nel decreto del PM - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
In tema di intercettazioni di telefonate dirette ad un'utenza all'estero, il ricorso alla procedura del c.d. istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia - rappresenta solo una tecnica di esecuzione delle operazioni di intercettazione e non una modalità di questa, sicché non deve essere necessariamente precisata nel decreto autorizzativo del PM.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)