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Sez. 3 - , Sentenza n. 38009 del 10/05/2019 Ud. (dep. 13/09/2019) Rv. 278166 - 04

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Modalità delle operazioni - Indicazioni nel decreto del P.M. delle tecniche da adottare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278166-04

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione, ai sensi dell'art. 267, comma 3, cod. proc. pen., deve indicare la durata e le modalità delle operazioni e l'individuazione del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi, senza la necessità di puntualizzare le specifiche operazioni tecniche per mezzo delle quali effettuare la captazione. (Fattispecie in tema di intercettazione di comunicazioni per mezzo del sistema BlackBerry; vedi n. 4831 del 23/03/1994, Rv. 198617; n. 9370 del 08/06/1994, Rv. 199909).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)