Sez. 1, Sentenza n. 939 del 02/04/1985 Cc. (dep. 18/05/1985) Rv. 169296 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Il giudizio discrezionale del giudice di merito ai fini sia della concessione della libertà provvisoria sia dell'applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari, si sottrae al Sindacato di legittimità se congruamente motivato. Nè è richiesta una motivazione ampia e diffusa, essendo sufficiente il riferimento alle due distinte esigenze dell'assenza di ragioni processuali ostative e dell'insussistenza del "periculum libertatis", e il giudizio negativo in ordine anche a una sola delle due dette esigenze preclude la possibilità di concessione dei suddetti benefici. (V mass n 160835; (V mass n 159455; (V mass n 158507).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)