Sez. 1, Sentenza n. 593 del 21/03/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159455 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, TERZO COMMA LEGGE N. 152 DEL 1975 - VALUTAZIONE NEGATIVA DI UNO DI QUEI CRITERI - DINIEGO - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI CUI ALL'ART. 1, TERZO COMMA LEGGE N. 152 DEL 1975 - VALUTAZIONE NEGATIVA DI UNO DI QUEI CRITERI - DINIEGO - LEGITTIMITÀ.*
Il giudice nel decidere sull'istanza di concessione della libertà provvisoria deve valutarne la concedibilità sulla base di criteri indicati nell'art. 1, terzo comma della legge n. 152 del 1975. Pertanto, per il rigetto dell'istanza è sufficiente che egli abbia in negativo valutato anche uno solo di quei criteri. (il giudice di merito aveva negato la libertà provvisoria sulla base dei precedenti penali dell'imputato condannato per reati analoghi a quelli di cui al processo).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)