Sez. 5, Sentenza n. 6662 del 17/01/2014 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 258469 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Criteri del bilinguismo del giudice - Giudizio di cassazione - Operatività - Motivi di ricorso redatti in parte unicamente in lingua tedesca - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dei motivi - Sussistenza.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche, l'utilizzo della lingua madre è consentito, ai sensi del d.P.R. n. 574 del 1988, esclusivamente nei rapporti con gli organi giudiziari situati nella provincia di Bolzano, sicchè sono inammissibili i motivi di ricorso svolti per il giudizio di cassazione, redatti in parte in lingua tedesca e senza traduzione in lingua italiana. (Nella specie, il ricorso per Cassazione riportava il contenuto di atti a contenuto probatorio in lingua tedesca senza riprodurre la traduzione in italiano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 1 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 19, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)