Sez. 5, Sentenza n. 21952 del 20/02/2001 Ud. (dep. 31/05/2001) Rv. 219456 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Criteri del bilinguismo del giudice - Giudizio celebrato fuori dall'ambito regionale - Operatività - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
In tema di procedimento a carico di imputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute presenti nella regione Trentino-AltoAdige, il requisito del bilinguismo del giudice -che non può essere inteso come condizione di sua capacità- non opera nei procedimenti trattati da organo giurisdizionale costituito fuori dal territorio della predetta regione, anche se una prima fase processuale si è svolta in tale ambito territoriale. (Fattispecie relativa a giudizio di rinvio, celebrato innanzi a giudice non sedente nella regione Trentino-AltoAdige, a seguito di sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione). (Corte cost. sent. n. 213 del 1998 e n. 406 del 1999)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 175, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 175, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 1 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 19, DPR 15/07/1988 num. 574 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)