diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12974 del 17/01/2014 Cc. (dep. 19/03/2014) Rv. 259027 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Minoranza linguistica slovena - Diritto alla traduzione degli atti - Richiesta di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259027-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

In tema di procedimento a carico di imputato appartenente alla minoranza linguistica slovena, il diritto alla traduzione degli atti processuali previsto, in linea generale, dall'art. 109 cod.proc.pen., e, nello specifico, dalle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38, è subordinato alla richiesta dell'interessato o, quantomeno, alla segnalazione da parte dello stesso di appartenere al suddetto gruppo etnico -linguistico, non essendo imposta da alcuna norma di legge una verifica ufficiosa da parte del giudice in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 6, Legge 15/12/1999 num. 482 art. 2, Legge 23/02/2001 num. 38 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)