Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 25/02/1988 (Rv. 457908 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 RELATIVA AI CONTRATTI GIÀ IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE SULLA BASE CORRENTE DI MERCATO - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 RELATIVA AI CONTRATTI GIÀ IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE SULLA BASE CORRENTE DI MERCATO - NECESSITÀ.*
Con riguardo alle locazioni di immobili ad uso non abitativo, la ratio della disposizione di cui all'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, volta a realizzare per i vecchi contratti, con canone normalmente inferiore, un'indennità per l'avviamento commerciale adeguata, comporta che la stessa - nel caso di recesso del locatore da un contratto in corso al momento dell'entrata in vigore della citata legge - vada determinata, mediante una indagine comparativa "in situ" per locali aventi le stesse caratteristiche, sulla base del canone locatizio di mercato corrente nella zona ove è situato l'immobile, senza che incidano su tale Determinazione la misura dell'ultimo canone effettivamente corrisposto - secondo equo canone o secondo pregresse intese fra le parti - o la pregressa durata del rapporto locatizio. (V 1424/83, mass n 426248; (Conf 4280/84, mass n 436210; (Conf 5455/83, mass n 430387).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)