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Sez. 3, Sentenza n. 5455 del 22/08/1983 (Rv. 430387 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 RELATIVA AI CONTRATTI GIÀ IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE DI MERCATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430387-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DISCIPLINA EX ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 RELATIVA AI CONTRATTI GIÀ IN CORSO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - RECESSO DEL LOCATORE - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - SULLA BASE DEL CANONE CORRENTE DI MERCATO - NECESSITÀ.*

Come risulta dal dato letterale dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - per il quale le Disposizioni in esso contenute sono sostitutive di quelle degli artt. 34 e 40, che prevedono analoghi istituti con riferimento ai contratti in regime ordinario - nonché dalla ratio di tale disposizione, volta a realizzare per i vecchi contratti, con canone normalmente inferiore, un'indennità di avviamento adeguata, tale indennità, nel caso di recesso del locatore dal contratto in corso al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978, deve essere determinata sulla base del canone corrente di mercato e non dell'ultimo canone corrisposto. (V 1424/83, mass n 426248).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)