Sez. 1, Sentenza n. 8555 del 20/11/1987 (Rv. 456075 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALL'EVENTUALE DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - ACCORDO DEI CONIUGI - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - RILEVANZA - PERSISTENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALL'EVENTUALE DEPREZZAMENTO DELLA MONETA - ACCORDO DEI CONIUGI - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - RILEVANZA - PERSISTENZA.*
L'accordo dei coniugi in Sede di separazione consensuale, che l'assegno di mantenimento venga in futuro adeguato automaticamente all'eventuale deprezzamento della moneta, non svincola il meccanismo del mutamento dalle condizioni patrimoniali dei coniugi stessi e non implica quindi il permanere del rapporto proporzionale tra reddito del coniuge tenuto al pagamento dello assegno e l'ammontare di questo esistente al momento dell'accordo svincolato da ogni valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali. (V 5600/85, mass n 442792).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)