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Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 26/02/1988 (Rv. 457916 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - REVISIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457916-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONIUGI - REVISIONE.*

In tema di assegno di separazione o di divorzio, il nostro ordinamento consente in ogni tempo all'avente diritto o all'obbligato di avvalersi della tutela offerta dal procedimento di revisione per porre rimedio alla pretesa discordanza tra la situazione reale successiva e le previsioni iniziali, anche in funzione dell'elasticità dei mezzi economici a disposizione delle parti e della erosione del potere di acquisto causato della svalutazione monetaria, cosicché ogni Determinazione giudiziale costituisce un giudicato rebus sic stantibus ed ammette modificazioni in caso di comprovato mutamento obiettivo della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia. (V 8555/87, mass n 456075; (V 169/82, mass n 417849).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)