Sez. L, Sentenza n. 19346 del 27/09/2004 (Rv. 577380 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Impugnazione parziale - Capi della sentenza non impugnati che hanno respinto domande autonome le une dalle altre - Acquiescenza - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
A norma dell'art. 329, secondo comma cod. proc. civ., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate che hanno respinto domande del tutto autonome le une dalle altre (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo a domanda subordinata proposta in primo grado nei confronti del datore di lavoro, non impugnata in via principale dal ricorrente, sebbene in sede di costituzione contro l'appello incidentale proposto dall'INPS, ossia da parte diversa da quella nei cui confronti era stata dispiegata domanda subordinata, comportando acquiescenza tacita al capo autonomo della sentenza concernente il rigetto della domanda subordinata proposta, sia pure in via subordinata, nei confronti del datore di lavoro, ossia nei confronti di parte diversa da quella nei cui confronti era stata avanzata la domanda principale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)