Sez. 1, Sentenza n. 9823 del 15/09/1999 (Rv. 530083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE | Presupposti - Capi della sentenza non impugnati ed autonomi rispetto ai motivi di gravame - Configurabilità - Affermazioni della sentenza impugnata costituenti premessa logica dei capi oggetto di impugnazione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - IN GENERE
La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall'impugnazione, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso in cui si sosteneva essersi formato giudicato sull'affermazione della sentenza di primo grado, in ordine alla qualità di imprenditore di un creditore cedente, in una controversia fra cessionario e debitore ceduto, relativa alla pretesa del cessionario di ottenere - nel presupposto che fosse ricompreso nella cessione - il risarcimento del maggior danno ex secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., verificatosi a carico del cedente per quella qualità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)