Sez. 1, Sentenza n. 9119 del 10/12/1987 (Rv. 456364 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - CONSENSO DEL PRIVATO - NEGOZIO RELATIVO - NATURA - CONSEGUENZA - PROTRAZIONE DELLA OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - CONSENSO DEL PRIVATO - NEGOZIO RELATIVO - NATURA - CONSEGUENZA - PROTRAZIONE DELLA OCCUPAZIONE OLTRE IL BIENNIO - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZA.*
Una volta emesso il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, o se questa sia dichiarata per legge (legge 30 dicembre 1960 n. 1676 il cui art. 12 secondo comma dispone che l'approvazione dei progetti in base a detta equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili) o implicita in altro provvedimento, il negozio con il quale il privato consenta la preventiva occupazione del bene, sul quale il privato consenta la preventiva occupazione del bene, sul quale deve essere intrapresa in via d'urgenza l'opera, ha natura di negozio di diritto pubblico che produce gli effetti di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, con la conseguenza di rendere legittima l'occupazione del bene ma nei limiti del periodo biennale, anche se tra le parti si intende preordinare la preventiva occupazione non alla futura emanazione del decreto d'espropriazione, ma ad un futuro atto contrattuale sostitutivo del provvedimento ablativo, con la conseguenza che solo dalla scadenza del biennio l'occupazione del bene, in Mancanza del detto atto, diventa illegittima e la costruzione dell'opera pubblica determina, con la perdita della proprietà del bene occupato, l'insorgenza del diritto al relativo risarcimento. (Conf 1479/80, mass n 405030).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)