Sez. 1, Sentenza n. 10730 del 15/12/1994 (Rv. 489213 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Accordo con il privato per la preventiva occupazione del bene - Natura - Proprietà del bene occupato - Perdita per la costruzione dell'opera pubblica - Risarcimento del danno - Diritto - Insorgenza - Momento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Il negozio col quale il privato consenta la preventiva occupazione del bene, sul quale deve essere intrapresa in via d'urgenza l'opera, ha natura di negozio di diritto pubblico atto a rendere legittima l'occupazione del bene, nei limiti del periodo previsto per la suddetta occupazione, e ciò anche se tra le parti si intenda preordinare la preventiva occupazione, non alla futura emanazione del decreto di esproprio, ma ad un futuro atto contrattuale sostitutivo di un provvedimento ablativo; a ciò consegue che soltanto alla scadenza del periodo di occupazione legittima, l'occupazione del bene, in mancanza di detto atto definitivo, diventa illegittima e la costruzione dell'opera pubblica determina, con la perdita della proprietà del bene occupato, l'insorgenza del diritto al relativo risarcimento.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)