Sez. L, Sentenza n. 11021 del 23/08/2000 (Rv. 539702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Indennità di "maneggio denaro" - Natura retributiva - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Ha natura retributiva - al fine del canone dell'irriducibilità della retribuzione in caso di modifica dell'assegnazione delle mansioni corrispondenti alla qualifica (art. 2103 cod.civ.) - qualsiasi compenso corrisposto in modo continuativo ed in rapporto sinallagmatico a fronte della prestazione di lavoro, sicché tale natura va riconosciuta all'indennità di maneggio di danaro, ove corrisposta in modo continuativo, senza uno stretto collegamento con l'assunzione da parte del dipendente del rischio derivante da mansioni di cassiere svolte solo per brevi periodi in occasione di sostituzioni di altri dipendenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)