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Sez. L, Sentenza n. 10586 del 25/10/1993 (Rv. 484055 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità | Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Inclusione in emolumento nella base di calcolo di altri istituti retributivi - Inammissibilità - Limiti - Interpretazione della disciplina collettiva in materia - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie relative alla computabilità dell'indennità di "maneggio denaro" ai fini del compenso per ferie e delle mensilità aggiuntive.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484055-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere, scatti di anzianità

L'inesistenza di un principio, anche sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione, comporta non solo che un certo emolumento non possa, in mancanza di una previsione esplicita di legge o di contratto collettivo, essere incluso nella base di calcolo di altri istituti retributivi, a ciò non essendo sufficiente neppure il silenzio della normativa collettiva, ma anche che questa possa legittimamente escludere determinate voci retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da norma imperativa; restando l'interpretazione della disciplina collettiva di diritto comune riservata al giudice del merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la contrattazione collettiva dei dipendenti delle industrie alimentari non prevedeva, fino al C.C.N.L. del 22 giugno 1987, la regola della computabilità dell'indennità "maneggio denaro" ai fini del compenso per ferie e della tredicesima e quattordicesima mensilità ed aveva perciò respinto la domanda del lavoratore, dipendente della Società con qualifica di piazzista, al computo della detta indennità - ai fini di mensilità aggiuntive e ferie per gli anni dal 1976 al 1985).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)