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Sez. L, Sentenza n. 7353 del 17/04/2004 (Rv. 572154 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO | Indennità di maneggio di danaro - Insorgenza del relativo diritto - Condizioni - Individuazione - Criteri - Fattispecie relativa al CCNL 22.6.1997 per il settore alimentare.
Stato
decisa il 2004-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572154-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO

Poiché l'indennità di maneggio di denaro costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito che, in relazione all'art. 29 del CCNL alimentari del 22 giugno 1997, aveva ritenuto che la ivi prevista indennità per il maneggio di denaro spettasse a tutti i lavoratori dipendenti che, in ragione dell'attività svolta, si trovavano ad avere materiale contatto con il denaro, in quanto gli stessi si presumevano responsabili per eventuali errori, senza accertare in concreto che l'attività svolta a contatto col denaro avesse carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comportasse l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 22/02/1997 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)