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Sez. U, Sentenza n. 1597 del 03/04/1989 (Rv. 462382 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - PUERPERIO - DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462382-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - PUERPERIO - DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ - ONERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il trattamento economico di maternità per le dipendenti delle amministrazioni dello stato e degli altri enti pubblici non grava sugli enti che gestiscono l'Assicurazione di malattia, bensì sullo stesso datore di lavoro secondo le previsioni dei vari ordinamenti degli enti medesimi, come risulta dall'art. 13 della legge n. 1204 del 1971, che espressamente esclude dalla sua applicazione le dipendenti pubbliche, e dall'art. 21 della stessa legge, che, nell'elencare i vari settori lavorativi per i quali è previsto l'Obbligo contributivo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, non contempla il settore pubblico. Ne consegue che la pretesa della dipendente di un ente pubblico, avente per oggetto la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell'indennità giornaliera di maternità, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego anziché in un rapporto previdenziale autonomo e distinto da esso, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 5298/85, mass n. 442561; (Conf 6405/85, mass n. 443487, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 13, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)